Azienda non osserva le misure necessarie per la tutela della salute dei dipendenti

Tag 17 Luglio 2018  |
Nessun voto espresso
Loading...

Assolto imprenditore accusato di non tutelare la salute dei dipendenti

Il P.M. presso il Tribunale di Ferrara contestava all’azienda di non aver realizzato un impianto di monitoraggio in continuo tramite gascromatografi o comunque sufficiente.
Inoltre, manca l’utilizzo di mezzi di protezione individuali (maschere) per tutte le operazioni connesse allo svolgimento delle mansioni di pulitore e conduttore di autoclavi o comunque relative al funzionamento di apparecchiature contenenti CV; manca l’introduzione del sistema di bonifica delle autoclavi mediante vapore e di pulizia idraulica delle autoclavi, conclusosi, nello stabilimento di Ferrara, solamente alla metà degli anni settanta, nonché all’uso dei disincrostanti, che avrebbero limitato fortemente il ricorso alla pulizia manuale, oltre ad ulteriori contestazioni similari.

Tali circostanza hanno (a parere dell’accusa) comportato degli infortuni-malattie professionali diagnosticati in alcuni dipendenti come carcinoma epatocellulare.

Il Tribunale di Ferrare assolve l’imprenditore.

Vediamo perché.

Carcinoma o NASH ?

Possono ritenersi pacifici i seguenti elementi:

1) M.M. e M.C. sono affetti da epatocarcinoma nella forma indicata al capo sub A);

2) costoro, nei periodi rispettivamente indicati, hanno svolto all’interno dell’unità produttiva Solvay di Ferrara le mansioni di pulitori all’interno delle autoclavi deputate alla produzione del CVM;

3) può ragionevolmente ritenersi che nel corso di detta pluriennale attività i due operai siano stati a contatto con detta sostanza e ne abbiano inalato i vapori;

4) il dato quantitativo di tali inalazioni non può ritenersi comunque adeguatamente ed oggettivamente dimostrato pur a fronte dell’istruttoria svolta in quanto ciascuna parte si è limitata ad indicare meri valori di stima, ovviamente tra loro significativamente discordanti.

Da altro versante, gli epatocarcinomi riscontrati su M.M. e M.C. costituiscono patologie ad etiologia multifattoriale e, tra le possibili cause, va individuata anche la steatoepatite non alcoolica, la c.d. NASH.

La NASH rappresenta un possibile sviluppo della steatosi epatica, malattia che deriva da una sindrome dismetabolica del fegato (situazione clinica associata a sovrappeso e diabete). In una prima fase la steatosi epatica può generare una resistenza all’insulina con conseguente accumulo di trigliceridi negli epatociti; la fase successiva si caratterizza da uno stress ossidativo delle cellule epatiche, stress prodotto dalla perossidazione dei trigliceridi; quale diretta conseguenza può derivare la NASH la quale, a sua volta, può evolvere in epatocarcinoma, anche in assenza di cirrosi epatica.

Ergo, in linea generale la NASH può evolvere, cioè può causare, l’epatocarcinoma nella forma riscontrata su M.M. e M.C., i quali, come emerso all’esito dell’istruttoria, ne presentavano entrambi i segni tipici sia sotto il profilo clinico che istologico.

Su tali specifici aspetti l’istruttoria dibattimentale ha evidenziato il sostanziale consenso sia dei CT dell’accusa (proff. Bracci e Comba) che dei CT della difesa (proff. Colombo e Prigioni).

Ad abundantiam, vale la pena di rilevare come nel corso del processo il prof. Colombo abbia annotato che le più recenti evidenze scientifiche in tema di correlazione causale tra NASH ed epatocarcinoma abbiano condotto due importanti agenzie internazionali che studiano le patologie epatiche (la American Association for the Study of Liver Diseases e la Asian-Pacific Association for the Study of the Liver) ad inserire proprio la NASH tra i fattori di rischio ex se soli capaci di provocare l’insorgenza di epatocarcinoma, fattori tra i quali invece non risulta indicata l’esposizione a CVM.

A questo punto rimane da verificare la fondatezza della tesi del P.M. secondo la quale la patologia di cui sono affetti M.M. e M.C. avrebbe trovato una (con)causa nell’esposizione al CVM.

La Pubblica Accusa fonda tale assunto sulle risultanze evincibili dalla monografia, pubblicata nel 2007 dalla “Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro” (IARC) di Lione, risultanze dalla quali sarebbe possibile inferire l’esistenza di una relazione causale tra CVM e epatocarcinoma.

Vale immediatamente la pena di rilevare come già dal preambolo di detta monografia sia possibile apprendere come “…le Monografie sono usate dalle Autorità nazionali e internazionali per formulare valutazioni di rischio, per decisioni aventi misure preventive, per programmi di controllo del cancro e per prendere decisioni su opzioni alternative per la salute pubblica…”.

In definitiva, l’attività di IARC, a valenza esclusivamente epidemiologica, appare caratterizzata da scopi essenzialmente precauzionali; ai fini che qui rilevano, una sostanza può essere indicata come pericolosa anche in presenza di evidenze che, dal punto di vista della scienza propriamente intesa, consentono di affermare un mero dubbio circa la sua effettiva e concreta attitudine a cagionare effetti lesivi alla salute umana.

Il tutto in conformità al c.d. “principio di precauzione” secondo il quale è più opportuno vietare l’uso di una determinata sostanza forse pericolosa piuttosto che consentirne l’utilizzo in assenza di opportune cautele in attesa che l’incertezza venga rimossa all’esito degli accertamenti effettuati dalla comunità scientifica.

Peraltro, se il c.d. “principio di precauzione” doveroso e meritorio in un contesto di generalizzata tutela della salute dell’uomo, esso appare per contro del tutto avulso, suggestivo e pericoloso se inserito in contesto dal quale far derivare una pronuncia di penale responsabilità; se da esso si volesse trarre una “legge di copertura” giuridicamente rilevante sotto il profilo causale.

Anche volendo per un attimo superare le accese critiche emerse nel corso del presente contradditorio circa la correttezza formale/metodologica e la dignità scientifica degli studi (meramente) epidemiologici (autori Ward e Pirastu) riportati nella citata monografia, la relazione causale tra insorgenza dell’epatocarcinoma e l’esposizione al CVM di certo non può ritenersi conoscenza fatta propria e generalizzata nell’ambito della comunità scientifica mondiale; invero, nessuno tra i quattro più autorevoli enti internazionali di ricerca sulle malattie epatiche (EASL-Associazione Europea per lo Studio del Fegato; AASLD-Associazione Americana per lo Studio delle Malattie del Fegato; APASL-Associazione Pacifico-Asiatica per lo Studio del Fegato; JASL-Associazione Giapponese per lo Studio del Fegato) mai, all’esito degli studi effettuati, hanno ritenuto di inserire l’esposizione al CVM tra i fattori di rischio per l’insorgenza di epatocarcinomi; mai da tali enti sono promanati raccomandazioni e/o protocolli di sorveglianza da adottare a tutela dei lavoratori professionalmente esposti a detta sostanza (cfr. deposizione prof. Colombo, ud. 25.10.2010).

Detta mancata indicazione è perdurata (da parte di AASLD e APASL) anche in sede di ulteriore aggiornamento dei rispettivi protocolli effettuato nel 2010, vale a dire in epoca successiva alla pubblicazione della monografia IARC del 2007 presa a riferimento dalla Pubblica Accusa.

In definitiva, all’esito della quanto mai approfondita istruttoria dibattimentale che ha caratterizzato il presente evento processuale, è mancata del tutto la prova che l’esposizione a CVM possa essere ragionevolmente ritenuta fattore (con)causale per l’insorgenza di carcinomi epatici del tipo di quello di cui sono risultati affetti M.M. e M.C., patologie che pertanto, in mancanza di ulteriori elementi causali, vanno ricondotte alla steatoepatite non alcolica (NASH) di cui certamente i predetti sono risultati portatori.

Ciò che depone per l’insussistenza del reato in esame.

Da escludersi anche la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.

La giurisprudenza ha puntualmente indicato che “la natura dolosa dell’ipotesi di reato in questione richiede infatti che l’agente, cui sia addebitabile la condotta omissiva o commissiva, sia consapevole che la cautela che non adotta -o quella che rimuove- servano (oltre che per eventuali altri usi) per evitare il verificarsi di eventi dannosi (infortuni o disastri). Se la condotta, pur tipica secondo la descrizione contenuta nell’art. 437 c.p., è adottata senza la consapevolezza della sua idoneità a creare la situazione di pericolo non può essere ritenuto esistente il dolo che richiede una rappresentazione anticipata delle conseguenze della condotta dell’agente anche nel caso in cui queste conseguenze non siano volute ma comunque accettate” (Cass. pen., sez. IV, 17.05.2006, n. 4675).

In altri termini, la consapevole volontà omissiva in esame può derivarsi solo in presenza di idonei sintomi rivelatori esterni oggettivamente riscontrabili e riscontrati dai quali inferire che -a fronte di una nota situazione di pericolo ed a fronte della conseguente consapevolezza della necessità di adottare uno specifico intervento precauzionale- vi sia stata la cosciente volontà di omettere detto intervento.

Nel caso di specie la mastodontica istruttoria dibattimentale ha evidenziato (cfr. relazione ing. M., C.T. della difesa, il quale ha utilizzato per le proprie valutazioni sia la documentazione aziendale sottoposta a sequestro, sia documentazione aziendale pur presente negli archivi Solvay s.p.a. trascurata dai C.T. del P.M.) come l’azienda nel corso degli anni, sia sulla base delle emergenze scientifiche che progressivamente rendevano noti elementi di pericolo, sia sulla base delle sollecitazioni che talora promanavano dalle associazioni sindacali di settore, abbia attuato un progressivo percorso teso -mediante l’adozione di accorgimenti -tecnici (ad es. la realizzazione di un sistema di rilevamento mediante gascromatografi) e mediante l’informazione dei rischi nei confronti delle maestranze con relative prescrizioni comportamentali da attuarsi nel corso dell’attività produttiva- ad ovviare agli inconvenienti che volta per volta venivano evidenziati, a prevenire situazioni di pericolo per gli operai, in definitiva a rendere più sicuro l’ambiente di lavoro.

Nel corso della fase finale dell’attività istruttoria dibattimentale il P.M. faceva riferimento, a ritenuta comprova della sussistenza del dolo necessario per la configurabilità della fattispecie in esame, ad un fantomatico “patto di segretezza” a fronte del quale, a livello internazionale, le ditte produttrici di CVM (tra le quali la Solvay s.p.a.) si sarebbero accordate per occultare i risultati dei lavori di ricerca scientifica finalizzati ad accertare gli effetti cancerogeni della sostanza; in particolare, la Pubblica Accusa faceva riferimento ad una ricostruzione storica svolta da due docenti statunitensi (tali Markowiz e Rosner), in Italia pubblicata nell’anno 2001 sulla rivista “Epidemiologia e Prevenzione”.

Tale suggestivo argomento accusatorio non ha trovato, nel corso dell’istruttoria dibattimentale, il benché minimo riscontro; per contro, deve ritenersi dimostrato che la condotta di Solvay s.p.a. (e, per essa, gli odierni imputati) si è fatta carico di effettuare le opportune innovazioni impiantistico/produttive idonee a garantire al miglior livello le condizioni di sicurezza all’interno -quantomeno- della propria unità produttiva di Ferrara nonché -e questo con un grado di diffusione conoscitiva che travalicava i confini nazionali- a garantire gli opportuni studi e ricerche sperimentali finalizzate alla verifica di eventuali potenzialità nocive (non limitate alla sola ipotizzata potenzialità cancerogena) del CVM; a tale specifico proposito basti ricordare gli studi svolti dai proff. Viola e Maltoni, su incarico e stimolo della stessa Solvay s.p.a. e la diffusione a livello anche internazionale che tali studi hanno avuto.

In definitiva, può escludersi la sussistenza dell’elemento psicologico rappresentato dal dolo e, conseguentemente, la sussistenza dell’ipotesi delittuosa in esame. Et nunc sufficit.

    Tramite il modulo sottostante è possibile contattare lo studio legale di riferimento al fine di avere un parere sommario o un breve consulto sulla propria problematica.
    La compilazione e l'invio dello stesso non comporta alcun onere o spesa da parte del richiedente.
    Laddove vi siano i presupposti, l'utente potrà decidere liberamente se affidare o meno la propria posizione allo studio legale di competenza.
    Cordialità.
    Nome :
    Cognome :
    Città :
    Provincia :
    Telefono :
    E-mail :* il riscontro verrà fornito tramite mail

    Oggetto :

    Vi contatto per esporre quanto segue:

    * tutti i campi sono obbligatori

    Accetto le condizioni per l'utilizzo del servizio ed esprimo il mio consenso al trattamento dei miei dati personali in conformità alle finalità di cui all' Informativa sulla Privacy.

    feedback
    I Feedback dei nostri clienti