L’opposizione dilatoria è una scelta azzardata

Tag 26 Agosto 2021  |
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Condanna aggravata in caso di opposizione

La proposizione di un’opposizione avverso cartelle esattoriali emesse per il recupero di crediti vantati dell’ente previdenziale, qualora in parte inammissibile ed in parte infondata, legittima la condanna dell’opponente ex art. 96, comma terzo, c.p.c. per avere il medesimo proposto un ricorso sprovvisto di ogni consistenza giuridica e fattuale al solo scopo di dilazionare il soddisfacimento di crediti incontroversi.

Il tribunale di Perugia esamina un caso di opposizione a cartella esattoriale tardiva e infrondata.

A fondamento del ricorso il ricorrente deduceva che la pretesa contributiva nasce “probabilmente” da un errore e che INPS avrebbe rilasciato una quietanza che certificherebbe il pagamento del dovuto e che, in definitiva, saremmo di fronte al noto fenomeno delle c.d. cartelle pazze.

In merito, il Giudice rilevava che non v’è alcuna prova della suddetta quietanza, che peraltro INPS ha negato di avere rilasciato. Inoltre la deduzione dell’errore, generica, e corredata da mere ipotesi.

Inoltre, la ricorrente lamenta il mancato l’invio degli atti presupposti.  Anche in tal senso, il Tribunale rileva che, nel caso di specie, il credito contributivo non nasce da un’attività di accertamento ispettivo, bensì dall’invio dei modelli DM 10 da parte della stessa società opponente, che costituiscono atti di riconoscimento di debito e che, peraltro, l’invio dell’avviso bonario costituisce, ai sensi dell’art. 24 comma 2 del D.Lgs. n. 46 del 1999 una mera facoltà dell’ente impositore e che nella specie detta facoltà è stata effettivamente esercitata.

L’opposizione è in parte inammissibile ed in parte infondata.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte l’opponente merita anche la condanna prevista dall’art. 96, comma 3, c.p.c., per avere presentato un ricorso sprovvisto di ogni consistenza giuridica e fattuale al solo scopo di dilazionare il soddisfacimento di crediti incontroversi.

Secondo il Tribunale, che la mala fede dell’opponente è accentuata dal fatto di avere continuato ad insistere per la trattazione delle cause, impegnando senza ragione l’Amministrazione della Giustizia.

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