Quando l’amministrazione condominiale commette appropriazione indebita?

Tag 21 Luglio 2018  |
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Quando l’amministratore del condominio può essere denunciato per appropriazione indebita?

La gestione economica di un condominio comporta responsabilità anche rilevanti e talvolta gli amministratore eccedono dalle loro prerogative.

Non di rado accade che l’amministratore trattenga delle somme a titolo di compenso e non si comprenda il motivo.

Sicuramente la prima cosa da fare, senza tirare delle conclusioni affrettate, è contestare per iscritto l’accaduto all’amministrazione chiedendo giustificazione e ragguagli.

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L’appropriazione indebita

Il reato di appropriazione indebita è previsto dall’art. 646 codice penale, il quale stabilisce:

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a milletrentadue euro.
Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.
Si procede d’ufficio, se ricorre la circostanza indicata nel capoverso precedente o taluna delle circostanze indicate nel numero 11 dell’articolo 61.

E’ importante evidenziare che affinché si configuri il reato è necessaria la sussistenza della cosiddetta interversione del possesso, ossia il cambiamento del comportamento del soggetto attivo che mostra in modo inequivoco di trattare la cosa come propria.

Quindi l’amministratore deve trattenere una determinata somma ritenendola propria.

Ecco perché nel caso dell’amministratore di condomino sarà opportuno preliminarmente contestare l’accaduto e l’appropriazione, richiedendone la restituzione.

L’interversione del possesso e la querela

E’ indicativa dell’interversione del possesso (ossia l’atteggiamento di chi si comporta come proprietario compiendo atti tradizionalmente identificati nella consumazione, alienazione, ritenzione e distrazione della cosa) la condotta dell’amministratore che, cessata la carica, trattiene immotivatamente somme ricevute nel corso della gestione del suo mandato.

Bisogna inoltre considerare che il reato di appropriazione indebita semplice è punibile solo a querela di parte.

Pertanto è necessario denunciare l’amministratore entro 3 mesi dal fatto (o dalla scoperta dei fatti). Decorso tale termine non si potrà più procedere, quantomeno dal punto di vista penale (si potrà comunque agire civilmente).

Diversa è l’ipotesi in cui sia configurabile l’appropriazione indebita aggravata in quanto quest’ultima è procedibile di ufficio.

Secondo il Tribunale di Milano, sez. XIII 30 novembre 2011, il comportamento dell’amministratore di condominio che, cessando il proprio mandato, non restituisca la documentazione relativa alla gestione condominiale, configura l’ipotesi di appropriazione aggravata e quindi, essendo procedibile di ufficio, si potrà agire anche oltre i 3 mesi predetti.

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