Cosa cambia con la nuova sentenza delle Sezioni Unite sul divorzio

Tag 17 Luglio 2018  |
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Le novità in materia di divorzio

A distanza di quasi un anno dalla famosa sentenza Grilli della Cassazione (n. 11504/17), la Cassazione torna ad occuparsi di divorzio e diritto di famiglia.

In questo caso sono le Sezioni Uniti della Cassazione, con sentenza del 11.07.2018, n. 18287/18, ad intervenire fissando alcuni punti chiave che da oggi saranno il nuovo orientamento per i Giudici.

 Nuovo orientamento per il calcolo dell’assegno di mantenimento

In linea di massima, in sede di separazione, nel determinare l’assegno di mantenimento il Giudice deve considerare il tenore di vita della famiglia e ciascun coniuge in modo da poter bilanciare la condizione del coniuge più “ricco” rispetto a quello più “povero”.

Sostanzialmente la finalità è quella di garantire il medesimo tenore di vita avuto in costanza di matrimonio.

Nella pratica, il principio teorico è molto ridimensionato e sopratutto collegato alla possibilità dei coniugi di trovarsi o avere un lavoro autonomo e stabile.

Come noto, trascorsi 6 mesi o 1 anno a seconda se i coniugi si siano separati tramite una procedura consensuale o giudiziale, è possibile richiedere il divorzio.

Nel caso dell’assegno divorzile, come specificato anche da precedenti pronunce, la finalità non è quella di garantire delle “rendite parassitarie” a favore del coniuge più debole, ma piuttosto quella di bilanciare il contributo che ciascuno dei coniugi ha dato nell’ambito famigliare.

I criteri del nuovo assegno di mantenimento

Il Giudice pertanto non dovrà garantire o ricostruire il tenore di vita dei coniugi in costanza di matrimonio.

La valutazione che il Giudice è chiamato a compiere sono principalmente:

  • valutazione dell’età del richiedente l’assegno e delle sue prospettive di vita e lavorative;
  • durata del matrimonio. In un breve matrimonio non si potrà certo richiedere un assegno cospicuo o comunque averne diritto;
  • contributo dato alla famiglia da parte del soggetto richiedente l’assegno.

Quest’ultimo è il punto centrale della sentenza in discussione. Si pone all’attenzione una valutazione che prescinde in parte dall’autosufficienza del coniuge separato, estendendosi ad una analisi del contributo fornito dal coniuge all’interno della famiglia.

Un esempio è quello della moglie che ha rinunciato alla carriera lavorativa al fine di poter gestire la casa ed i figli, nonché, consentire al marito di fornire l’apporto economico necessario.

E’ quindi necessario esprimere una valutazione sul reale contributo del coniuge all’interno della famiglia.

L’assegno divorzile dovrà escludersi anche laddove via sia un evidente sproporzione tra le posizione economiche dei due coniugi, laddove il coniuge non abbia però in effetti contribuito in modo significativo alla formazione del patrimonio familiare.

La cassazione afferma:

“se l’eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all’atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell’assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata del matrimonio”

Appare opportuno evidenziare che questo risulta comunque essere uno dei criteri valutativi e pertanto dovrà comunque considerarsi all’intero della valutazione complessiva anche l’autosufficienza economica del coniuge più debole e la sua capacità di poter trovare una fonte reddituale.

Questo significa che posso richiedere l’assegno divorzile o di mantenimento

In parte si. È necessario considerare che la suddetta pronuncia delle Sezioni Unite sarà la linee guida per tutte le future cause.

Al fine di poterne beneficiare sarà necessario avviare la causa, richiedendo se già divorziati la revisione dell’assegno.

È importante evidenziare che nel caso di richiesta di revisione dell’assegno sarà necessario addurre nuove circostanze sopravvenute rispetto al precedente giudizio al fine di poter contestare l’importo e la determinazione dell’assegno divorzile.

Diversamente, l’assenza di fatti sopravvenuti preclude la possibilità di una nuova valutazione giudiziale sulla base di fatti preesistenti.

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