Revoca o sospensione della patente?

Tag 20 Settembre 2013  |
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Quando il ritiro della patente è definitivo

La revoca della  patente  è un provvedimento che pone il titolare nella condizione di chi non ha conseguito l’abilitazione alla guida.

Quindi si tratta di una situazione diversa dal mero caso di sospensione della patente.

Tuttavia, cessati i motivi che hanno determinato il provvedimento di revoca della  patente  di guida, l’interessato può presentare istanza agli uffici della motorizzazione per sostenere gli esami e conseguire una nuova  patente  di guida di categoria non superiore a quella della  patente revocata, con le limitazioni prescritte all’art. 117, 2° co., e contenente i dati della precedente in modo da rendere imperanti i criteri di propedeuticità previsti dall’art. 116.

Pertanto dovrete rifare gli esami di guida!

Casi di Revoca della patente

I casi sono diversi. Vediamo di seguito alcuni.

Una ipotesi specifica è quella in cui l’utente non sia più in possesso, con carattere permanente, dei requisiti fisici e psichici prescritti dall’art. 119.

La perdita temporanea di tali requisiti comporta invece la sospensione.

La predetta sospensione è “a tempo indeterminato”. Ma in questo caso l’espressione «a tempo indeterminato» non significa revoca della  patente  di guida. In questo caso il tempo non è prestabilito perché sarà necessario effettuare delle verifiche per valutare se il soggetto ha riacquistato i predetti requisiti fisici e psichici.

Un altro caso non molto noto è quello del “trasferimento all’estero”.

Il titolare, trasferitosi all’estero per più di un anno, abbia ottenuto la sostituzione della propria  patente  con altra rilasciata da uno Stato estero.

In tal caso la  patente  è revocata fino al rientro nel nostro paese, in cui può richiedere il rilascio di un nuovo documento.

Ancora, quando il titolare, condannato a pena detentiva non inferiore a tre anni, possa essere agevolato nel commettere altri reati della stessa natura dall’uso del documento di guida. In tal caso il provvedimento di revoca (o eventualmente di sospensione) ha natura discrezionale, essendo affidata all’apprezzamento dell’amministrazione.

Nei casi di recidiva specifica reiterata verificatasi entro il periodo di cinque anni a decorrere dalla data della condanna definitiva per la prima violazione, il giudice può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca del documento di guida (art. 222, 3° co.).

La sentenza penale può in diversi casi comportare la sospensione della patente di guida.

Ad esempio, a seguito di sentenza penale di condanna irrevocabile che contenga come sanzione amministrativa accessoria la revoca della  patente : in tali casi il prefetto del luogo di residenza del titolare adotterà il provvedimento di revoca quale atto dovuto, in ottemperanza al giudicato (art. 224, 2° co.).

Oppure, a seguito di misura di prevenzione o misura di sorveglianza speciale l’adozione del provvedimento di revoca è atto vincolato non condizionato dalla definitività del decreto del Tribunale che applica la misura di prevenzione, nel presupposto che il possesso della  patente  possa costituire un incentivo a quelle attività o a quelle condotte socialmente pericolose che stanno alla base della misura.

La procedura per la revoca della patente

La procedura per la revoca è disciplinata dall’art. 219 C.d.S.

Al di fuori dei casi di competenza della motorizzazione, il provvedimento è emesso dal prefetto del luogo di residenza del titolare della  patente  nei casi previsti dall’art. 130, 1° co., e dal prefetto del luogo della commessa violazione quando la revoca costituisce sanzione amministrativa accessoria.

L’organo competente dà entro cinque giorni comunicazione al prefetto, il quale emette l’ordinanza di revoca, previo accertamento delle condizioni predette, con l’intimazione all’intestatario di consegnarla alla prefettura entro cinque giorni dalla notifica della ordinanza.

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