Art. 1 – Ambito di applicazione – Legge Locazioni Abitative

Tag 24 Agosto 2019  |
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Testo normativo dell’art. 657 Legge 431 del 1998 – Locazioni Abitative

(1) I contratti di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, di seguito denominati “contratti di locazione”, sono stipulati o rinnovati, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dei commi 1 e 3 dell’articolo 2.

(2) Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 4 bis, 7, 8 e 13 della presente legge non si applicano:

  • a) ai contratti di locazione relativi agli immobili vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, o inclusi nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che sono sottoposti esclusivamente alla disciplina di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile qualora non siano stipulati secondo le modalità di cui al comma 3 dell’articolo 2 della presente legge;
  • b) agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai quali si applica la relativa normativa vigente, statale e regionale;
  • c) agli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche.

(3) Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 4 bis, 7 e 13 della presente legge non si applicano ai contratti di locazione stipulati dagli enti locali in qualità di conduttori per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio, ai quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile. A tali contratti non si applica l’articolo 56 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

(4) A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la stipula di validi contratti di locazione è richiesta la forma scritta.

Contratti di locazione ad uso abitativo

L’articolo in esame individua varie distinzioni nell’ambito dei contratti ad uso abitativo ai sensi della normativa vigente.

Schematicamente possiamo evidenziare che hanno disciplina differente i contratti di locazione di immobili che:

  • sono vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089 (immobili di interesse artistico e storico);
  • rientrano nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (rispettivamente: abitazioni di tipo signorile, abitazioni in ville e castelli, palazzi di pregio artistico e storico);
  • alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai quali si applica la relativa normativa vigente, statale e regionale;
  • immobili che sono stati affittati solo per finalità turistiche;
  • contratti di locazione stipulati dagli enti locali in qualità di conduttori per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio.

In ogni caso per la validità del contratto di locazione è necessaria la forma scritta. Diversamente si rientrerebbe in un ipotesi di occupazione dell’immobile senza contratto.

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