Diffamazione: L’aggravante del fatto determinato

Tag 09 Giugno 2013  |
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Le aggravanti della diffamazione: 2 comma dell’art. 595 c.p.

Una delle aggravanti previste nel reato di diffamazione è quella del “Fatto determinato”.

Il secondo comma dell’art. 595 prevede un aumento considerevole di pena nel caso in cui l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato.

Sostanzialmente, in questo caso le pene sono raddoppiate.

Cosa si intende per fatto determinato?

Il fatto determinato è quello che si può concretamente identificare ed individuare.

L’individuazione può avvenire in modi differenti: è il contesto e le circostanze del caso concreto a permetterci di valutare se la fattispecie è aggravata o meno.

Sicuramente, non è necessaria la precisazione del tempo e il luogo.

Chiaro che tali elementi aiutano a definire il fatto, ma un fatto (d’altra parte) può essere concretamente identificabile anche senza l’indicazione del luogo e del tempo.

Si pensi a fatti di cronaca notori: a prescindere dalla loro datazione, gli stessi sono sicuramente identificabili.

La ratio di tale aggravante è che la diffamazione tramite l’indicazione di un fatto concreto e determinato è oggettivamente più lesiva. L’azione diffamatoria in questo caso appare ai terzi più attendibile e causa un maggiore pregiudizio nei confronti del diffamato.

L’aggravante dell’art. 13 L. 47 del 1948

L’articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 prevede l’ipotesi della diffamazione commessa con il mezzo della stampa periodica tramite l’attribuzione di un fatto determinato.

In questo caso la pena è ancora più elevata: reclusione da uno a sei anni e multa non inferiore a euro 258.

La fattispecie anzidetta non costituisce un’ipotesi autonoma di reato, ma una circostanza aggravante complessa del reato di cui all’articolo 595 codice penale.

Nello specifico deve considerarsi una circostanza che stabilisce una pena più grave nell’ipotesi di concorso delle aggravanti, comma 2 (fatto determinato) e comma 3 (mezzo stampa), già contemplate nello stesso articolo 595.

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