L’assicurazione nasconde l’usura bancaria

Tag 17 Luglio 2018  |
Nessun voto espresso
Loading...

Il tasso deve tenere conto del costo dell’assicurazione

Oramai pressoché consolidata la prassi delle banche, degli istituti di credito e delle società finanziarie di imporre la stipula di una o più polizze collegate al mutuo erogato a beneficio del prestatore di danaro.

Tale situazione ha posto un importante interrogativo: il costo dell’assicurazione deve computarsi nel tasso effettivo globale annuo (TAEG)

Cerchiamo di far un po’ di chiarezza: in merito alla necessità di considerare i costi dell’assicurazione ai fini del limite dei tassi usurari bisogna fare riferimento alla legge del 1996.

Tassi e antiusura

La L. n. 108 del 1996 (c.d. legge antiusura) prevede il reato di usura laddove il tasso praticato supera di oltre la metà il tasso medio rilevato trimestralmente da Banca Italia.

Come noto tali tassi vengono tabellati e divisi per classi omogenee di operazioni.

Ora, se facciamo riferimento al TEG (tasso effettivo globale) questo si calcola secondo modalità stabilite da Banca D’Italia e non include i costi assicurativi.

Se invece facciamo riferimento al “tasso” denominato TAEG (Tasso annuo effettivo globale), questo si calcola secondo modalità dettate dal CICR (Comitato interministeriale credito e risparmio) ed include i costi assicurativi.

Pertanto, ai fini del limite legale dell’usura bisogna computare le voci di costo addossate al richiedente il finanziamento e, in particolare, delle spese di assicurazione e delle spese di incasso delle rate, che rappresentano indubbiamente costi legati all’erogazione del finanziamento.

D’altra parte lo stesso art. 644, comma 4, c.p. in tema di usura stabilisce che per la determinazione del tasso di interesse si deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito.

Usura e contratto

Non bisogna dimenticare il “riferimento temporale”.

In base all’art. 1815 come modificato dalla suddetta legge antiusura “si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono stati promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”.

Pertanto, il momento della conclusione del contratto è il discrimine per stabilire l’eventuale usurarietà del tasso praticato.

Nello stesso senso, nel caso di frazionamento di contratti finalizzati ad ottenere la somma mutuata, il reato di usura sarà comunque configurabile. Non può non rilevarsi l’evidente collegamento negoziale tra tali distinti atti.

Se volete assistenza o una consulenza specializzata, vi rimandiamo al nostro sito specifico in materia di usura. Nello stesso potete contattare i nostri operatori tramite il modulo contatti.

    Tramite il modulo sottostante è possibile contattare lo studio legale di riferimento al fine di avere un parere sommario o un breve consulto sulla propria problematica.
    La compilazione e l'invio dello stesso non comporta alcun onere o spesa da parte del richiedente.
    Laddove vi siano i presupposti, l'utente potrà decidere liberamente se affidare o meno la propria posizione allo studio legale di competenza.
    Cordialità.
    Nome :
    Cognome :
    Città :
    Provincia :
    Telefono :
    E-mail :* il riscontro verrà fornito tramite mail

    Oggetto :

    Vi contatto per esporre quanto segue:

    * tutti i campi sono obbligatori

    Accetto le condizioni per l'utilizzo del servizio ed esprimo il mio consenso al trattamento dei miei dati personali in conformità alle finalità di cui all' Informativa sulla Privacy.

    feedback
    I Feedback dei nostri clienti