Differenze retributive per i medici specializzandi

Tag 26 Agosto 2021  |
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Riconosciuti diritti ai medici specializzandi

Il Tribunale di Ferrara pone l’attenzione sull’annosa questione delle differenze retributive per i medici specializzandi italiani.

Vediamo di cosa si tratta.

I ricorrenti, tutti laureati in Medicina e Chirurgia, deducevano di aver frequentato fa formazione specialistica in Chirurgia generale presso l’Università degli studi di Ferrara percependo, negli anni di specializzazione antecedenti all’anno 2007, dettagliatamente indicati per ciascun medico, una borsa di studia come previsto ddl D.Lgs. n. 257 del 1991.

Sulla premessa che, in base alla normativa e giurisprudenza comunitaria ampiamente illustrata in ricorso, il rapporto intercorrente fra medici in formazione ed Università dovesse essere qualificato in termini di rapporto di  lavoro  subordinato di formazione e  lavoro , lamentavano la tardiva piena attuazione da parte dello Stato Italiano della normativa comunitaria prevista nella materia, iniziata con l’emanazione del D.Lgs. n. 368 del 2017.8.1999, ma differito per anni con specifiche previsioni di legge, terminata solo con D.P.C.M. 6 luglio 2007.

L’art. 46 co. 2D.Lgs. n. 368 del 1999 che prevedeva che le nuove norme di adeguamento cella disciplina comunitaria si applicavano solo a partire dall’anno accademico 2006-2007 si ponevano in contrasto con gli artt. 2, 3, 4, 35, 36 e art. 38 della Costituzione la illegittima esclusione dal trattamento economico ivi previsto dei medici in formazione specialistica negli anni antecedenti ai 2006, con ingiustificata disparità di trattamento.

Risarcimento de danni per l’omessa o tardiva attuazione della direttiva europea

Il Giudice accoglio la domanda dei ricorrenti in merito alla richiesta di risarcimento per omessa, tardiva o inesatta attuazione della direttiva 82/76/CEE.

In tal senso si esprime seguendo il discorso sotto riportato.

La Corte di Giustizia CE nelle sentenze del 25.2.1999 in causa C- 131/97 e del 3.10.2000 in causa C- 371/97 ha stabilito che le prime due direttive non erano applicabili nell’ordinamento interno per il loro carattere non dettagliato, ma ha anche stabilito che l’obbligo di retribuire in maniera adeguata i periodi di formazione dei medici specializzandi è incondizionato e sufficientemente preciso.

Orbene, secondo l’orientamento della Suprema Corte espresso con le pronunce Cass. Civ. 10.3.2010 n. 5842, Cass. SS.UU. 17.4.2009 n. 9147 e Cass. 11.3.2008 n. 6427:

 “la mancata trasposizione delle direttive fa sorgere, conformemente ai principi più volte affermati dalla Corte di Giustizia, il diritto degli interessati al risarcimento del danno cagionato da ritardato adempimento, consistente nella perdita di chance di ottenere i benefici resi possibili da urta tempestiva attuazione delle direttive medesime: tra tali benefici, devono comprendersi anche quelli essenziali per consentire un percorso formativo scevro, almeno in parte, da preoccupazioni esistenziali. In altre parole, le direttive in questione, se non erano sufficientemente dettagliate per identificare, nell’ordinamento interno il debitore e l’ammontare stesso dell’adeguata remunerazione … lo erano, per altro verso, abbastanza da dare alla pretesa del medico specializzando, di attuazione delle direttive nell’ordinamento interno, la consistenza di un diritto soggettiva, dalla cui lesione sorge l’obbligo di risarcimento di tutti i danni che ne sono conseguiti, tra i quali sono compresi quelli consistiti nella mancata percezione dell’adeguata retribuzione” (così la più recente pronuncia del 2010).

Circa la natura di tale obbligo, si è già sopra affermato che la fattispecie è stata inquadrata dalle SS.UU. nel 2009. Secondo la Corte

“I parametri per valutare la conformità del diritto interna ai risultati imposti dall’ordinamento comunitario, sono stati enunciati dalla Corte di Giustizia CE nella risoluzione delle questioni pregiudiziali concernenti: 1) l’ambito della responsabilità dello Stato per gli atti e le omissioni del legislatore nazionale contrari al diritto comunitario; 2) i presupposti della responsabilità; 3) la possibilità di subordinare il risarcimento all’esistenza di una colpa; 4) l’entità del risarcimento; 5) la delimitazione del periodo coperto dal risarcimento (sentenza 5 marzo 1996, cause riunite 46-93 e 48-93). t detti parametri sono stati precisati secondo i principi di seguito elencati. a) Anche l’inadempimento riconducibile al legislatore nazionale obbliga lo Stato a risarcire i danni causati ai singoli dalle violazioni del diritto comunitario. b) Il diritto al risarcimento deve esser’ riconosciuto allorché la norma comunitaria, non datata del carattere self-executing, sia preordinata ad attribuire diritti ai singoli, la violazione sia manifestare grave e ricorra un nesso causale diretto tra tale violazione ed il danno subito dai singoli, fermo restando che è nell’ambito delle norme del diritto nazionale relative alla responsabilità che lo Stato è tenuto a riparare il danno, ma a condizioni non meno favorevoli di quelle che riguardano analoghi reclami di natura interna e comunque non tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile ottenere il risarcimento. c) ::Il risarcimento del danno non può essere subordinato alla sussistenza del dolo o della colpa d) Il risarcimento deve essere adeguato al danno subito, spettando all’ordinamento giuridico interno stabilire i criteri di liquidazione, che non possono essere meno favorevoli di quelli applicabili ad analoghi reclami di natura interna, o tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile ottenere il risarcimento. In ogni caso, non può essere escluso in via generale il risarcimento di componenti del danno, quale il lucro cessante. e) Il risarcimento non può essere limitato ai soli danni subiti successivamente alla pronunzia di una sentenza della Corte di Giustizia che accerti l’inadempimento. Sulla base del descritto complesso di principi e regole, va data continuità all’indirizzo della giurisprudenza da ultimo richiamata secondo cui i profili sostanziali della tutela apprestata dal diritto comunitario inducono a reperire gli strumenti utilizzabili nel diritto interno fuori dallo schema della responsabilità civile extracontrattuale e in quello dell’obbligazione ex lege dello Stato inadempiente, di natura indennitaria per attività non antigiuridica, che il giudice deve determinare in base ai presupposti oggettivi sopra indicati; in modo che sia idonea a porre riparo effettiva ed adeguato al pregiudizio subito dal singolo. La qualificazione in termini di obbligazione indennitaria, del resto, consente di assoggettare allo stesso regime giuridica sia il caso, come quello in esame, di attuazione tardiva di una direttiva senza alcuna previsione di riparazione del pregiudizio per l’inadempimento, sia quello dell’intervento legislativo specifico, preordinato alla disciplina dell’obbligazione risarcitoria (come avvenuto, ad esempio, con il D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 7, comma 2, in tema tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di  lavoro , su cui la citata Cass. n. 8110/2002). E citi in linea con il principio secondo cui la qualificazione della situazione soggettiva dei privati deve farsi con esclusivo riferimento ai criteri dell’ordinamento giuridico interno (cfr. Cass., sez. un., 27 luglio 1993, n. 8385), imponendo l’ordinamento comunitaria soltanto il raggiungimento di un determinato risultato”.

Nel provvedere alla liquidazione equitativa del danno si ritiene che rientra nel concetto di adeguata remunerazione l’incremento annuale previsto dall’art. 6 D.Lgs. n. 257 del 1991 che determinava la

“per l’anno 1991 in L. 21.500.000. Tale importo viene annualmente, a partire dal 1 gennaio 1992, incrementato del tasso programmato d’inflazione ed è rideterminato, ogni triennio, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica e del tesoro, in funzione del miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dalla contrattazione relativa al personale medico dipendente dei Servizio sanitario nazionale. /2. La borsa di studio viene corrisposta, in sei rate bimestrali posticipate, dalle università presso cui operano le scuole di specializzazione riconosciute ai sensi dell’art. 7. …”.

Tale incremento annuale è teso ad assorbire gli effetti negativi della’ svalutazione monetaria ed a fronteggiare la perdita del potere di acquisto della moneta, Non potendo, per le ragioni sopra dette, qualificare la prestazione economica imposta dalle norme comunitarie alla stregua della retribuzione per  lavoro  subordinato, si deve invece escludere che rientri nel concetto di adeguata remunerazione l’aggancio triennale della borsa di studio al miglioramento stipendiale previsto per i medici dipendenti dal SSN nella contrattazione collettiva.

La condanna al pagamento dell’incremento annuale sopra detto va rivolta tuttavia solo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal momento che nel caso di specie lo Stato è l’unico destinatario, ratione temporis, dell’obbligo di conformarsi alle direttive in argomento.

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