I beni personali non rientrano nella comunione

Tag 20 Agosto 2018  |
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I beni personali del coniuge devono essere divisi?

Quando affrontiamo una separazione o un divorzio uno dei problemi che bisogna affrontare è quello della separazione dei patrimoni.

A seconda del tipo di regime patrimoniale scelto (separazione o comunione dei beni) in sede di matrimonio avremmo degli esiti diversi.

In ogni caso, ci sono dei beni, cosiddetti personali, che non rientrano nella comunione coniugale.

Se avete necessità di scegliere un avvocato per una separazione o divorzio vi segnaliamo questo articolo: consulenza divisione dei beni nel caso di separazioneAvvocato per separazione.

Separazione della comunione in caso di beni personali

L’articolo 179 del nostro codice civile prevede espressamente che:

Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge

a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;

b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell’atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;

c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;

d) i beni che servono all’esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di una azienda facente parte della comunione;

e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;

f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all’atto dell’acquisto.

L’acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell’articolo 2683, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c), d) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall’atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l’altro coniuge.

Tra tutte le ipotesi previste, ci interessa particolarmente quella prevista alla lettera c), laddove si parla di beni personali.

È importante evidenziare che si tratta dei soli beni strettamente personali del coniuge.

La giurisprudenza interpreta il concetto di beni strettamente personali basandosi sull’effettivo utilizzo del bene, il quale risulta destinato ad un solo coniuge.

Ad esempio i prodotti di bellezza rientrano comprensibilmente nei beni strettamente personali della moglie; allo stesso modo, un’orologio maschile è un bene strettamente del marito.

Perché i beni strettamente personali non rientrano nella comunione?

La finalità del legislatore è quella di garantire e tutelare lo sviluppo della personalità della propria personalità ed in questo caso del coniuge.

Alla stregua di tale principio, la Corte di Appello di Milano con sentenza del 25.05.1991, riteneva che la collezione di minerali fosse di pertinenza esclusiva del coniuge, il quale aveva effettuato nel tempo escursioni specifiche ed acquisti mirati nei negozi specializzati.

Lo stesso potrebbe accadere anche nel caso di collezionismo di antiquariato, quadri o oggetti d’arte.

A prescindere dal valore, laddove fosse possibile dimostrare la stratta connessione con uno dei coniugi lo stesso potrebbe richiedere l’assegnazione esclusiva.

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