Fino a quando devo pagare l’assegno per il mantenimento del figlio

Sommario

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Obbligo assegno mantenimento: fino a quando dura?

E’ opinione diffusa ma sbagliata ritenere che l’obbligo del genitore di mantenere i propri figli finisce con il raggiungimento della maggiore età (18 anni).

Probabilmente tale convinzione deriva dal fatto che in passato si raggiungeva l’indipendenza economica molto prima ed i figli acquistavano rapidamente una propria autosufficienza.

Oggi non è certamente così semplice e spesso i figli restano alle dipendenze della famiglia per molto tempo, anche oltre il raggiungimento dei diciotto anni.

L’obbligo dell’assegno di mantenimento secondo la Cassazione

La giurisprudenza è unanime nel ritenere che i genitori siano tenuti a mantenere i propri figli fino a quando gli stessi non  abbiano raggiunto una propria indipendenza economica ed autosufficienza.

Tale principio prescinde dalla circostanza che i relativi genitori siano o meno separati o divorziati: l’obbligo nei confronti dei figli è il medesimo.

Sebbene il principio predetto sia costante ed indiscusso da parte della giurisprudenza, è opportuno analizzare alcune situazioni specifiche che nella pratica risultano assai diffuse.

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Licenziamento del figlio e assegno di mantenimento

Dopo tante fatiche, tuo figlio riesce a trovare un lavoro acquisendo una propria indipendenza economica e pertanto facendo venire meno il relativo assegno di mantenimento.

Ma cosa succede se tuo figlio dopo qualche tempo viene licenziato, trovandosi nuovamente senza alcuna fonte di reddito?

La giurisprudenza ritiene che l’assegno di mantenimento non debba comunque essere ripristinato.

Dopo il raggiungimento – per la prima volta – dell’indipendenza economica l’obbligo dell’assegno viene meno definitivamente senza possibilità di ripristino.

Inerzia del figlio che non cerca lavoro

Caso purtroppo non raro è quello del figlio sfiduciato o comunque che si rifiuta di cercare una propria indipendenza, rimanendo nella posizione di “mantenuto”.

E’ chiaro che in merito è necessario applicare il buonsenso.

La Cassazione ritine che oltre i 30-35 anni, in ogni caso, si perde il diritto a ricevere l’assegno di mantenimento in quanto si ritiene che lo stato di disoccupazione del figlio, ormai grande, sia in parte dipendente anche dalla sua incapacità e rifiuto di cercare una propria autosufficienza.

Pertanto anche in questo caso il punto limite dell’assegno di mantenimento è il raggiungimento dell’indipendenza economica ma sempre alla luce di un esame obiettivo e congruo.

Modifica dell’assegno di mantenimento per fatti sopravvenuti

L’indipendenza economica del figlio è anche il criterio per valutare una possibile modifica dell’importo dell’assegno di mantenimento.

Ad esempio l’assegno potrebbe essere aumentato nel caso di nuove esigenze del figlio, il quale deve continuare gli studi universitari.

Al contrario, potrebbe diminuire nel caso in cui le predette esigenza del figlio vengono meno o la capacità contributiva e lavorativa del coniuge sia peggiorata.

Potrebbe anche essere ridotto in ragioni di fonti di redditto “provvisorie”, quale un contratto stagionale o una borsa di studi, le quali non garantiscono un minimo di solidità nel tempo.

Assegno di mantenimento e criterio dell’indipendenza economica

Come già indicato il criterio di riferimento è pertanto il raggiungimento dell’autosufficienza economica, la quale in concreto si può concretizzare in diversi modi.

Di seguito si riportano alcune circostanze che possono in concreto evidenziare il raggiungimento dell’autosufficienza:

  • il ragazzo non abita più con i genitori;
  • è stato assunto anche solo con un contratto a tempo indeterminato ma che gli garantisce un minimo di stabilità e continuità;
  • ha avviato una propria attività imprenditoriale o professionale, aprendo la partita iva ed affrontando alcuni investimenti;
  • ho finito il percorso di studi già da diverso tempo.

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