Art. 664 cpc – Pagamento dei canoni

Tag 29 Agosto 2019  |
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Testo normativo dell’art. 664 cpc

(1) Nel caso previsto nell’articolo 658, il giudice adito pronuncia separato decreto di ingiunzione per l’ammontare dei canoni scaduti e da scadere fino all’esecuzione dello sfratto, e per le spese relative all’intimazione.

(2) Il decreto è steso in calce ad una copia dell’atto di intimazione presentata dall’istante, da conservarsi in cancelleria.

(3) Il decreto è immediatamente esecutivo, ma contro di esso può essere proposta opposizione a norma del capo precedente. L’opposizione non toglie efficacia all’avvenuta risoluzione del contratto.

Ingiunzione del pagamento dei canoni insoluti

Contestualmente al procedimento di convalida di sfratto per morosità, il locatore può chiedere anche l’emanazione del decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni insoluti e quelli successivi sino al rilascio dell’immobile.

Sebbene instaurati contestualmente i due procedimenti (convalida e decreto ingiuntivo) sono distinti. In tal senso l’opposizione al decreto ingiuntivo emesse e redatto in calcce all’atto di intimazione deve essere opposto con l’opposizione prevista ai sensi dell’art. 645 cpc specifica dei procedimenti di ingiunzione.

NOTA BENE

La norma prevede la possibilità di richiedere l’ingiunzione solo “dei canoni scaduti e da scadere fino all’esecuzione dello sfratto, e per le spese relative all’intimazione”. Non rientra in tal previsione anche la possibile penale pattuita contrattualmente.

La giurisprudenza ritiene però che laddove venga proposta opposizione, nel successivo ed instaurando giudizio di merito bene potrà il locatore richiedere la penale e le altre somme collegate al contratto. In tal caso infatti l’opposizione comporta la conversione del rito in un giudizio di cognizione ordinario non soggetto alla preclusione stabilità dall’art. 664.

L’impugnazione dell’ingiunzione

Come sopra riportato l’opposizione all’emesso decreto ingiuntivo deve essere fatta ai sensi dell’art. 645 cpc (pertanto essendo ammessa tale opposizione è precluso il ricorso in Cassazione).

Anche la disciplina del passaggio in giudicato segue le regole del decreto ingiuntivo ex art. 658 cpc. La Cassazione con sentenza n. 7815/1991 afferma:

In difetto della relativa opposizione da parte del conduttore intimato il decreto ingiuntivo per i canoni scaduti e da scadere pronunciato nei suoi confronti in seguito all’istanza del locatore contenuta nell’atto di intimazione di sfratto per morosità, ai sensi degli artt. 658 e 664 c.p.c., passa in giudicato, con effetti preclusivi uguali a quelli di qualsiasi provvedimento di condanna, anche quando il detto intimato si sia opposto alla convalida dello sfratto, perché l’art. 664 c.p.c., disponendo che il giudice adito pronuncia «separato decreto di ingiunzione» immediatamente esecutivo, contro il quale può essere proposta «opposizione a norma del capo precedente», rende evidente che il procedimento relativo al decreto ingiuntivo viene ad essere separato da quello sulla convalida per seguire il suo corso secondo norme proprie.

Massime giurisprudenziali

Corte d’Appello Roma Sez. III, 18/09/2007

In tema di locazione d’immobili urbani, la condanna del conduttore al pagamento dei canoni da scadere sino alla riconsegna dell’immobile locato, dal medesimo, comunque, dovuti a seguito della risoluzione della locazione a titolo di danni per la protratta occupazione dell’immobile, ai sensi dell’art. 1591 c.c., costituisce ampliamento della domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, che trova fondamento nella particolare disposizione dell’art. 664, comma 1, c.p.c. secondo cui, in caso di convalida definitiva dello sfratto, intimato per la morosità del conduttore, è ammissibile l’emissione dell’ingiunzione al pagamento non solo dei canoni scaduti alla data di notificazione dell’intimazione, ma, ove l’intimante n’abbia fatto contestuale richiesta, anche di quelli “da scadere fino all’esecuzione dello sfratto”, quale ipotesi specifica di condanna c.d. in futuro, di carattere tipico e di natura eccezionale, con la quale l’ordinamento tutela l’interesse del creditore all’ottenimento di un provvedimento nei confronti del debitore prima ancora che si verifichi l’inadempimento (Cass., sez. III, 31 maggio 2005, n. 11603).

Cass. civ. Sez. III, 01/06/2000, n. 7263

Il deposito della “velina” dell’atto di opposizione ad ingiunzione di pagamento di canoni locativi, proposto con citazione anzichè con ricorso, non equivale al deposito della citazione, integrando la velina, una copia informe dell’atto originale e diversamente da esso, non impedisce la decadenza in base al principio di conservazione degli atti.

Cass. civ. Sez. III, 01/06/2000, n. 7263

Il deposito della “velina” dell’atto di opposizione ad ingiunzione di pagamento di canoni locativi, proposto con citazione anzichè con ricorso, non equivale a deposito della citazione  non impedisce la decadenza.

Cass. civ. Sez. III, 01/06/2000, n. 7263

L’opposizione all’ingiunzione di pagamento di canoni scaduti, emessa dal giudice della locazione, va proposta con ricorso da depositare in cancelleria entro il termine previsto dall’art. 641 c.p.c.

Pretura Monza, 29/01/1997

La pronuncia dell’ordinanza ingiuntiva di cui all’art. 186 ter c.p.c. è ammissibile nell’ambito del procedimento delineato dall’art. 447 bis c.p.c. in materia di locazione, comodato e affitto.

Pretura Monza, 29/09/1995

Non può essere pronunciato decreto ingiuntivo ai sensi degli art. 658 e 664 c.p.c. per il pagamento dei canoni di locazione scaduti quando, a causa dell’opposizione dell’intimato, il giudice non abbia potuto pronunciare l’ordinanza di convalida di sfratto.

Pretura Salerno, 27/05/1993

Il presupposto per l’accoglimento della domanda di ingiunzione di pagamento dei canoni scaduti e da scadere fino all’esecuzione dello sfratto, avanzata coevamente all’intimazione di sfratto per morosità, è costituito necessariamente, dalla pronuncia della convalida dello stesso sfratto per mancata comparizione o per mancata opposizione del conduttore, e non può, quindi, essere rappresentato dall’ordinanza non impugnabile di rilascio con riserva delle eccezioni dell’intimato; a maggior ragione l’istanza di ingiunzione non può accogliersi quando difetta, per qualsiasi altra causa (come nel caso di pregresso rilascio spontaneo dell’immobile da parte del locatario), la stessa convalida di sfratto, ferma rimanendo, in tali ultime ipotesi, la possibilità del riconoscimento del relativo diritto alla corresponsione della somma relativa ai canoni secondo le altre forme previste dall’ordinamento.

Cass. civ. Sez. III, 15/07/1991, n. 7815

In difetto della relativa opposizione da parte del conduttore intimato il decreto ingiuntivo per i canoni scaduti e da scadere pronunciato nei suoi confronti in seguito alla istanza del locatore contenuta nell’atto di intimazione di sfratto per morosità, ai sensi degli art. 658 e 664 c. p. c., passa in giudicato, con effetti preclusivi uguali a quelli di qualsiasi provvedimento di condanna, anche quando il detto intimato si sia opposto alla convalida dello sfratto, perché l’art. 664 c. p. c., disponendo che il giudice adito pronuncia immediatamente esecutivo, contro il quale può essere proposta , rende evidente che il procedimento relativo al decreto ingiuntivo viene ad essere separato da quello sulla convalida per seguire il suo corso secondo norme proprie.

Cass. civ. Sez. III, 13/05/1989, n. 2212

Tra il giudizio di risoluzione di un contratto di locazione per morosità ed il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni insoluti, non sussiste litispendenza bensì, attesa la diversità e maggiore ampiezza del petitum nel primo giudizio, soltanto un rapporto di continenza, il quale mentre non può determinare la traslazione della causa di opposizione davanti al giudice della risoluzione contrattuale che sia stato preventivamente adito, stante il carattere funzionale ed inderogabile della competenza del giudizio di opposizione ex art. 645 c. p. c., rende possibile il trasferimento della causa di risoluzione al giudice dell’opposizione, solo quando i rispettivi procedimenti siano pendenti nello stesso grado, ricorrendo, in caso contrario (come nella specie, in cui un procedimento pende davanti al tribunale e l’altro davanti alla corte d’appello), un’ipotesi di sospensione necessaria a norma dell’art. 295, stesso codice.

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