Condominio: caduta su buca del marciapiedi

Sommario

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Chi paga il risarcimento dei danni in caso di caduta sul marciapiedi?

La risposta sembrerebbe semplice. Paga il proprietario del marciapiede che deve curare la manutenzione dello stesso.

Il principio è corretto, ma nella pratica vi possono essere diversi aspetti da considerare.

Di regola accade che il marciapiede sia di proprietà del Comune, che dovrà manutenere sia la strada che le sue pertinenze, quale ad esempio il marciapiede.

Ma, d’altra parte, sono comuni i casi in cui in realtà la proprietà non è del comune ma bensì dell’adiacente condominio.

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Proprietà e servitù di passaggio sul marciapiede

Come anticipata il marciapiede potrebbe essere di proprietà del Comune ovvero del condominio vicino.

Il fatto che si possa transitare liberamente presso il relativo marciapiede non significa che sia necessariamente di proprietà del Comune.

Difatti, spesso accade che anche le proprietà del condomino, sebbene private, sia ad uso pubblico e pertanto utilizzabili per il transito anche da persone non appartenenti al condominio.

In questo caso la proprietà rimane privata (condomino) ma l’utilizzo viene condiviso anche con i soggetti terzi.

Potremmo dire che si configura una servitù di pubblico transito a carico del condominio, che pertanto ne resta proprietario. Si parla di proprietà privata ad uso pubblico.

Chi deve curare la manutenzione del marciapiede?

La risposta è strettamente collegata alla verifica suddetta. Si dovrà verificare sulla base delle mappe catastali le proprietà ed eventuali servitù che insistono sul luogo al fine di poter assegnare le relative responsabilità  in caso di sinistri.

Nel caso in cui sia ravvisabile una servitù di passaggio, l’onere di manutenzione spetta comunque al Comune il quale dovrà curare la completa manutenzione sia della sede stradale che delle sue pertinenze (marciapiedi inclusi).

Seguendo tale ipotesi, l’omessa manutenzione comporta una responsabilità del Comune che dovrà risarcire i relativi danni.

Analogamente, il condominio non avrà responsabilità in merito.

Giurisprudenza: caduta sul marciapiede

Sul punto esiste una consolidata giurisprudenza che evidenzia l’onere imposto a carico della P.A. di assicurare la sicurezza della sede stradale.

La Cassazione Civile n. 23562/2011 afferma è:

“obbligo dell’ente verificare che lo stato dei luoghi consenta la circolazione dei veicoli e dei pedoni in totale sicurezza”

L’obbligo dal Comune deriva da una generale obbligo di sorveglianza che deve interessare tutti i luoghi di pubblico transito.

“obbligo primario della PA per il principio del neminem laedere, integra gli estremi della colpa e determina la responsabilità per il danno cagionato all’utente dell’area, non rilevando che l’obbligo della manutenzione incomba sul proprietario dell’area medesima” (Cass. civ., sez. III, 4 gennaio 2010 n. 7).

Alla luce delle suddette indicazioni la circostanza che il condominio sia proprietario del marciapiede non risulta sufficiente ai fini dell’addebito  di eventuali responsabilità.

Cassazione Civile, ordinanza n. 3216/2017

“È in colpa la pubblica amministrazione la quale né provveda alla manutenzione o messa in sicurezza delle aree, anche di proprietà privata, latistanti le vie pubbliche, quando da esse possa derivare pericolo per gli utenti della strada, né provveda ad inibirne l’uso generalizzato. Ne consegue che, nel caso di danni causati da difettosa manutenzione d’una strada, la natura privata di questa non è di per sé sufficiente ad escludere la responsabilità dell’amministrazione comunale, se per la destinazione dell’area o per le sue condizioni oggettive, l’amministrazione era tenuta alla sua manutenzione”

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