Separazione: posso abbandonare il tetto coniugale

Tag 20 Agosto 2018  |
(5,00 su 5)
Loading...

I coniugi possono abbandonare il tetto coniugale prima della separazione?

Spesso accade che i coniugi prima di scegliere di formalizzare la separazione davanti all’avvocato abbiano già da tempo scelto di vivere separatamente.

Questo comportamento evidentemente contrasta con un obbligo stabilito dal nostro legislatore che è quello del tetto coniugale o coabitazione (art.143 codice civile).

L’obbligo di coabitazione rientra in uno dei fondamentali doveri coniugali: abbandono del tetto coniugaledoveri coniugali stabiliti dal nostro legislatore.

Riferendoci al mero dettato normativo non sarebbe possibile abbandonare il tetto coniugale.

D’altra parte l’applicazione giurisprudenziale comporta una valutazione in concreto di tale situazione.

Quando posso abbandonare il tetto coniugale

All’interno di una separazione,  il Giudice dovrà valutare le reali cause che hanno portare i coniugi a non coabitare insieme.

Schematizzando potremmo dire che non sussiste l’abbandono del tetto coniugale laddove:

  • l’abbandono è stato concordato con l’altro coniuge;
  • l’abbandono è stato provocato proprio dal comportamento dell’altro coniuge;
  • il rapporto di convivenza era già in crisi tale da rendere intollerabile la prosecuzione della coabitazione.

Le cause predette sono sostanzialmente comuni a tutte le situazioni di crisi coniugale.

Per tale motivo diventa determinante riuscire a motivare e dimostrare le cause ed i criteri suddetti.

Sarà onere del coniuge che abbandona la casa coniugale dimostrare ad esempio che il rapporto era già compromesso da tempo o che vi era un accordo consensuale tra i coniugi.

Ecco perché sarà utile conservare prove documentali (messaggi, whatApp e quant’altro) e preservare testimonianze che potrebbe tornare utili in futuro.

Se avete bisogno di un parere sommario gratuito potete contattarci tramite il relativo abbandono del tetto coniugalemodulo.

Cosa rischio se abbandono il tetto coniugale

Come predetto l’obbligo di coabitazione nel matrimonio è stabilito espressamente dal nostro legislatore.

Laddove l’abbandono del tetto coniugale sia proprio la causa della crisi del rapporto, questo potrà comportare delle conseguenze anche gravi.

In particolare all’interno di un processo di separazione, potrebbe essere causa di addebito della separazione che a sua volta comporta:

  • condanna alle spese processuali del procedimento di separazione;
  • perdita dell’eventuale assegno di mantenimento. Se hai diritto ad avere il mantenimento, l’addebito della separazioni comporta la perdita dello stesso;
  • perdita dei diritti ereditari. In caso di morte dell’ex-coniuge perdi comunque ogni diritto di successione;
  • perdita dei diritti previdenziali, quale ad esempio la pensione di reversibilità;
  • risarcimento del coniuge che subisce la separazione. L’addebito della separazione comporta relativa responsabilità e risarcimento a favore dell’altro coniuge.

Inoltre, l’abbandono del tetto coniugale, in ipotesi estreme, potrebbe anche configurare un reato penale.

E’ l’ipotesi prevista dall’art. 570 codice penale, che prevede un obbligo di generale assistenza a favore del proprio coniuge.

In questo caso, affinché l’abbandono del c.d. domicilio domestico, possa avere una rilevanza penale è necessario che sussistano concrete violazioni degli obblighi di assistenza familiare.

    Tramite il modulo sottostante è possibile contattare lo studio legale di riferimento al fine di avere un parere sommario o un breve consulto sulla propria problematica.
    La compilazione e l'invio dello stesso non comporta alcun onere o spesa da parte del richiedente.
    Laddove vi siano i presupposti, l'utente potrà decidere liberamente se affidare o meno la propria posizione allo studio legale di competenza.
    Cordialità.
    Nome :
    Cognome :
    Città :
    Provincia :
    Telefono :
    E-mail :* il riscontro verrà fornito tramite mail

    Oggetto :

    Vi contatto per esporre quanto segue:

    * tutti i campi sono obbligatori

    Accetto le condizioni per l'utilizzo del servizio ed esprimo il mio consenso al trattamento dei miei dati personali in conformità alle finalità di cui all' Informativa sulla Privacy.

    feedback
    I Feedback dei nostri clienti