Contratto a tempo indeterminato per dipendente Poste Italiane

Tag 26 Agosto 2021  |
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Il contratto di lavoro deve essere convertito in tempo indeterminato

La dipendente era stata assunta tramite un contratto ex art. 2 comma 1 bis del D.Lgs. n. 368 del 2001 (ossia quello che prevede la possibilità di apporre un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato.

La dipendente si lamenta del fatto che tale “clausola di durata” è illegittima e pertanto deve ritenersi nulla.

Il Giudice con sentenza del Tribunale di Bologna del 26 marzo 2013, le dà ragione.

Ora la dipendente ha ottenuto l’assunzione a tempo indeterminato.

Come è possibile?

La percentuale del 15% dell’organico aziendale

Nel merito osserva il Tribunale che i contratti di lavoro a termine stipulati tra la ricorrente e Poste italiane spa, sono stati tutti conclusi ex art.2 comma 1 bis del D.Lgs. n. 368 del 2001 .

Ciò posto osserva il Tribunale che” la norma in questione legittima l’apposizione di un termine al rapporto di lavoro, quando l’assunzione sia stata effettuata da aziende concessionarie del Servizio Pubblico Postale, ed abbia avuto luogo per lo svolgimento di attività connesse all’espletamento di tale servizio, ed abbia avuto una durata di sei mesi, per i periodi da aprile ad ottobre e di quattro mesi per i periodi diversi nell’arco dell’anno, e sia avvenuta in presenza delle altre condizioni legittimanti previste dalla norma medesima.

Tra le altre condizioni legittimanti, vi è il rispetto del limite percentuale del 15% dell’organico aziendale adibito alle stesse attività”

La norma in questione ha in sostanza tipizzato legislativamente le casistiche che consentono il ricorso legittimo alla stipulazione di contratti a termine per settori particolari, disciplinandone le condizioni.

Ciò posto osserva il Tribunale che dal chiaro dictum della norma, nonché dall’interpretazione della stessa fornita dalla sentenza della Corte Costituzionale N.214/2009, emerge con chiarezza che il limite percentuale del 15%, deve essere calcolato sul numero dei lavoratori addetti ai servizi postali, e non sull’intero numero dei dipendenti di poste Italiane spa, comprensivo anche degli addetti ai Servizi di Banco Posta.

Infatti, come rilevato dalla Corte Costituzionale nella suddetta sentenza N.214/2009, l’art.2 comma 1 bis delD.Lgs. n. 368 del 2001 svolge la funzione di consentire un’adeguata flessibilità per lo svolgimento dei servizi postali, stante il fatto che i medesimi costituiscono “attività di preminente interesse generale”.

Illegittimità della clausola e contratto a tempo indeterminato

Nel caso in esame, dalla documentazione prodotta da entrambe le parti, è emerso con chiarezza che Poste Italiane spa, nell’anno 2007, ha ampiamente sforato il limite percentuale del 15%, posto che tale percentuale è stata calcolata sul numero complessivo di dipendenti della società convenuta, comprensivo degli addetti ai Servizi Postali e degli Addetti ai Servizi di Banco Posta( N.147.927 per il 2007 ), anziché sul numero dei soli addetti ai Servizi Postali( N.68.693 per il 2007 ).

Ne è conseguito che il numero dei contratti a termine stipulati ex art. 2 comma 1 bis del D.Lgs. n. 368 del 2001, è stato pari a N. 22.075 per il 2007, con palese sforamento del limite percentuale del 15%, e conseguente nullità della clausola di termine apposta ai contratti di lavoro oggetto del presente giudizio.

Da tale nullità discende che tra le parti si è costituito fin dall’inizio un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di cui dovrà essere ricostituita l’effettività, con reinserimento della ricorrente nel posto di lavoro e nelle mansioni da ultimo svolte, o in mansioni equivalenti.

In relazione alle conseguenze economiche derivanti dalla declaratoria di illegittimità dei contratti a termine di cui è causa, nelle more del giudizio è entrata in vigore la L. 4 Novembre 2010, c.d. collegato lavoro, che all’art.32 comma 5, stabilisce dei limiti precisi all’entità del risarcimento del danno dovuto al lavoratore, qualificando lo stesso come indennità, e prevedendo un limite minimo di 2,5 mensilità ed un limite massimo di 12 mensilità, della retribuzione mensile globale di fatto, con riduzione alla metà nelle ipotesi in cui sussistano Accordi Collettivi che prevedano l’assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori già a termine, nell’ambito di specifiche graduatorie.

Nel caso in esame, stante la sussistenza dei suddetti Accordi Collettivi e delle connesse graduatorie, l’indennità è ridotta alla metà.

Viene pertanto concretamente determinata in N.2,5 mensilità della retribuzione mensile globale di

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