Responsabilità Legale degli Ospedali e delle Case di Cura

Sommario

Responsabilità Legale degli Ospedali e delle Case di Cura: Normative e Procedure

Nel contesto della responsabilità legale in ambito sanitario, sia gli ospedali pubblici che le case di cura private sono regolati da normative specifiche.

Secondo l’art. 1228 del Codice Civile, queste strutture sono responsabili contrattualmente nei confronti dei pazienti.

Tale responsabilità comprende non solo le azioni dirette della struttura, ma anche quelle dei medici e del personale sanitario che vi collaborano.

Responsabilità del Medico e della Struttura

Il medico che esegue direttamente una prestazione sanitaria è tenuto a rispondere per responsabilità extracontrattuale nei confronti del paziente.

Tuttavia, questa regola cambia se il medico ha agito nell’ambito di un obbligo contrattuale con il paziente stesso.

La Legge n. 24/2017, conosciuta come legge “Gelli-Bianco”, stabilisce che le strutture sanitarie (pubbliche e private) rispondono delle condotte dolose o colpose degli esercenti la professione sanitaria, anche se questi non sono dipendenti della struttura.

Questo principio è codificato nell’art. 7 della legge, che fa riferimento agli articoli 1218 e 1228 del Codice Civile.

Giurisprudenza e Applicazione della Legge

Nel 2015, la Corte di Cassazione ha confermato l’interpretazione della legge, stabilendo che le Aziende Sanitarie Locali (ASL) sono responsabili civilmente per i fatti illeciti commessi dai medici convenzionati durante le prestazioni curative, purché queste siano fornite nei limiti garantiti dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

Questo principio è stato successivamente incorporato nella legge “Gelli-Bianco”.

La Cassazione, nella sentenza n. 6243 del 27 marzo 2015, ha ribadito che la legge n. 833/1978, istitutiva del SSN, mira a garantire un livello uniforme di prestazioni sanitarie, includendo l’assistenza medico-generica tra le prestazioni curate dalle ASL. La responsabilità dell’ASL si estende quindi ai fatti illeciti commessi dai medici convenzionati, in quanto la prestazione è assicurata e garantita dal SSN.

Preferenza per l’Azione Contrattuale

Quando si tratta di richiedere un risarcimento per danni, è generalmente consigliabile citare in giudizio solo la struttura sanitaria, poiché essa è responsabile anche delle obbligazioni del personale medico e sanitario.

L’azione contrattuale è preferibile in quanto i termini di prescrizione sono più lunghi (10 anni) rispetto a quelli per l’azione extracontrattuale (5 anni).

Se si decide di citare in giudizio i singoli medici, è necessario dimostrare la loro responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’art. 2043 del Codice Civile.

Questo implica la prova dettagliata della responsabilità individuale dei medici e del nesso di causa tra danno e condotta illecita.

Responsabilità Penale

Oltre alla responsabilità civile, i medici possono essere soggetti a responsabilità penale in determinati casi.

L’art. 590-sexies del Codice Penale prevede che i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi nell’esercizio della professione sanitaria possano comportare pene penali.

Tuttavia, la punibilità è esclusa in caso di imperizia, se sono state seguite le linee guida e le buone pratiche clinico-assistenziali specifiche del caso concreto.

L’art. 590-sexies comma 1 c.p. si applica esclusivamente ai reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

In base al comma 2, l’imperizia viene valutata in relazione al rispetto delle linee guida legali e delle buone pratiche cliniche, e alla loro adeguatezza rispetto al caso specifico.

Conclusione

Affrontare una controversia legale legata a prestazioni sanitarie richiede una comprensione approfondita delle normative sulla responsabilità, sia civile che penale.

Rivolgersi a un esperto legale in diritto sanitario è cruciale per navigare attraverso questi complessi aspetti e garantire una gestione efficace del caso.

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