Il termine per le domande di partecipazione alla liquidazione è ordinatorio
Aggiungi sSSSDqui il testo dell’intestazione [toc] Nella liquidazione del patrimonio la fissazione del termine entro il quale i creditori devono trasmettere le istanze di partecipazione alla liquidazione è rimesso alla discrezionalità del liquidatore. Fermo quanto sopra, tutte le domande trasmesse dopo la scadenza del termine fissato dal liquidatore devono comunque considerarsi ammissibili. Difatti non essendo fissato dalla legge un termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla liquidazione e non essendo il predetto espressamente qualificato come perentorio, induce a ritenere che esso sia ordinatorio. Tribunale Mantova Sez. II, Sent., 01-02-2021 Il Giudice, – letti gli atti del procedimento n. 5/2020 concernente la liquidazione del patrimonio, aperto su istanza di T. G. e di G. D. ai sensi dell’art. 14 della L. n.