Quando una carie comporta un bel risarcimento

Tag 13 Febbraio 2020  |
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La responsabilità contrattuale del dentista

Trattasi di condotta medica colposa tenuta nelle prestazioni di cui odontoiatriche all’attrice. Come noto, la  responsabilità  professionale del medico, così come quella della struttura all’interno della quale egli opera, è pacificamente inquadrabile nella  responsabilità  contrattuale, pertanto è a carico del danneggiato la prova dell’esistenza del contratto e dell’aggravamento della situazione patologica.

Il consenso del paziente

Quanto al consenso, la Cassazione ha recentemente affermato che:”In tema di  responsabilità professionale del medico, in presenza di un atto terapeutico necessario e correttamente eseguito in base alle regole dell’arte, dal quale siano tuttavia derivate conseguenze dannose per la salute, ove tale intervento non sia stato preceduto da un’adeguata informazione del paziente circa i possibili effetti pregiudizievoli non imprevedibili, il medico può essere chiamato a risarcire il danno alla salute solo se il paziente dimostri, anche tramite presunzioni, che, ove compiutamente informato, egli avrebbe verosimilmente rifiutato l’intervento, non potendo altrimenti ricondursi all’inadempimento dell’obbligo di informazione alcuna rilevanza causale sul danno alla salute; In tema di  responsabilità  professionale del medico, l’inadempimento dell’obbligo di informazione sussistente nei confronti del paziente può assumere rilievo a fini risarcitori – anche in assenza di un danno alla salute o in presenza di un danno alla salute non ricollegabile alla lesione del diritto all’informazione – tutte le volte in cui siano configurabili, a carico del paziente, conseguenze pregiudizievoli di carattere non patrimoniale di apprezzabile gravità derivanti dalla violazione del diritto fondamentale all’autodeterminazione in se stesso considerato, sempre che tale danno superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale e che non sia futile, ossia consistente in meri disagi o fastidi “(Cass. 2847/2010); peraltro, affinchè la violazione dell’obbligo di acquisire un valido consenso informato abbia rilievo causale, occorre che il paziente alleghi e provi che, se fosse stato correttamente informato su caratteristiche e rischi della terapia, avrebbe rifiutato di sottoporvisi.

Il caso di specie

In particolare il c.t.u. ha accertato che nel marzo 2007 l’attrice fu sottoposta a cure conservative per carie asintomatica, dei denti 12 e 13; nei giorni successivi si manifestò dolore sporadico, poi ingravescente e continuo, a fronte del quale il dott. S.C. visitò la paziente e le prescrisse antidolorifici; tra fine luglio e inizio agosto 2007, stessa sintomatologia e stessa terapia; nel settembre 2007 il dott. S.C. visitò la paziente e le prescrisse antibiotici; l’attrice si rivolse poi alle cure di altri sanitari, che riscontrarono un ascesso al dente 12; fu sottoposta a drenaggi, cura canalare, apicectomia; il dente fu poi protesizzato.

Il c.t.u. afferma che “le terapie conservative in sede 12 e 13 seppur indicate e necessarie ab initio, non risultano eseguite con adeguata perizia (persistenza di tessuto cariato e cattiva qualità delle riabilitazioni); e pertanto possono definirsi inidonee e incomplete con necessità di rifacimento. La precedente sintomaticità del dente 12 non dimostra l’assenza di stato di sofferenza pulpare o di possibilità di evoluzioni infauste indipendentemente dalla qualità delle otturazioni realizzate come al contrario sostiene il dott. c.t.p. di parte attrice; viceversa proprio la grandezza delle ricostruzioni eseguite dal dott. C. fa ritenere altamente probabile un coinvolgimento infiammatorio pulpare…nessuno quindi è in grado di affermare quali fossero le reali prospettive qualitative e quantitative di sopravvivenza del tessuto pulpare di 12 e 13 al momento dell’intervento del dott. C., anche se non è possibile escludere la sussistenza di un processo infiammatorio pulpare …Correttamente il dott. C., indipendentemente da come, ha praticato cure conservative e endodontiche, ricostruzioni ampie, ma conservative. Tuttavia la S. doveva essere informata della possibilità di evoluzione negativa, tanto più in relazione all’ampiezza delle ricostruzioni eseguite …successivamente il dott. C. non ha saputo riconoscere e interpretare i segni della degenerazione in atto (dolore e disturbi saltuari e ingravescenti); e quindi ha omesso di intervenire endodonticamente nel luglio 2007,producendo ulteriori disagi dolori e sofferenze alla sua paziente. Il dott. C.S. si sarebbe limitato a ripetute prescrizioni farmacologiche.. un adeguato intervento avrebbe ridimensionato le sofferenze attoree ed evitato il drenaggio dell ‘ascesso e le terapie in fase acuta. Non ha altresì eseguito tests di verifica o indagini radiografiche limitandosi a prescrivere antinfiammatori e antibiotici. un trattamento endodontico effettuato nel mese di luglio…avrebbe evitato alla S. ulteriori algie, disturbi e ascessi…quanto affermato porta a riconoscere il diritto alla restituzione delle spese sostenute per cure incongrue e mal realizzate nonché il maggior costo relativo a ricostruzioni più adeguate e congrue. Parimenti risarcibile appare il periodo di invalidità temporanea parziale (ITP) legata alle sofferenze fisiche e psicologiche patite dalla S. in relazione alla mancata individuazione delle necessità di intervento endodontico luglio-ottobre 2007 che complessivamente si valuta pari a 15 giorni al 25%. Non esistono estremi per riconoscere una ITT. Premesso quanto sopra, in relazione alla peculiarità della vicenda è possibile riconoscere alla sig. ra S. una somma complessiva di Euro 2.200,00 che comprende quanto al momento già pagato e quanto dovrà ancora sostenere per terapie necessarie in diretto rapporto di causa con l’operato del convenuto”.

Irrilevante risulta pertanto la violazione dell’obbligo di acquisire un valido consenso informato, non avendo l’attrice allegato né provato che, se correttamente informata, non si sarebbe sottoposta al trattamento odontoiatrico di cui si tratta; quanto alla liquidazione del danno, applicando le tabelle milanesi del 2011 e considerando congruo il valore minimo di Euro 91,00 per ogni giorno di ITT, trattandosi di malattia che non ha dato luogo a danno biologico permanente, per 15 giorni di ITP al 25% risulta dovuta la somma di Euro 341,25, che, sommate ad Euro 2.200,00 a titolo di danno patrimoniale come sopra determinato dal c.t.u., danno luogo a un credito complessivo di Euro 2.541,25. Su tale somma compete il danno da ritardo nella corresponsione del risarcimento, da calcolare secondo i critari di Cass. SS.UU. 1712/95, devalutando la somma al luglio 2007 e calcolando gli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata, per un totale di Euro 2.797,00; a tale cifra va sommato l’importo corrisposto per le cure, pari ad Euro 200,00 come da fattura del 18-10-2007, prodotta da parte attrice, oltre interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata, per l’importo di Euro 3.040,00.

Non c’è dubbio che S.C. sia passivamente legittimato, salvo eventuale sua successiva azione di rivalsa nei confronti del fratello odontoiatra; intatti lo stesso S.C. ha partecipato attivamente come collaboratore del fratello nel prestare le cure odontoiatriche, anche se solo reggendo l’aspiratore; ha partecipato altresì alla visita e diagnosi pre e postoperatoria, in particolare proprio a in quest’ultima fase si inserisce la sua personale condotta colposa consistente nella sottovalutazione dei sintomi manifestati dalla S..

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