La liquidazione del patrimonio blocca l’azione esecutiva sul bene ipotecato
[toc] Dopo il decreto di apertura della liquidazione del patrimonio, l’azione esecutiva su un bene ipotecato a garanzia di un finanziamento fondiario non può essere iniziata o proseguita dal creditore del debitore sovraindebitato, stante il divieto sancito dall’art. 14-quinquies, comma 2, lett. b), della L. n. 3/2012. Tribunale Udine Sez. II, Decr., 26-02-2021 rilevato che: a) la domanda è proposta