Cosa prevede l’articolo 186 Cds sulla guida in stato di ebbrezza

Tag 12 Agosto 2018  |
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Il reato penale previsto per la guida in stato di ebbrezza

Il testo normativo di riferimento è il Codice della Strada, ossia il D.Lgs 285/92.

Gli articoli principali che trattano la guida in stato di ebbrezza sono l’art. 186 e l’art. 186 bis (quest’ultimo riguarda un caso specifico di guida sotto l’influenza dell’alcool: ossia quello relativo ai conducenti di eta’ inferiore a ventuno anni, i neo-patentati e chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o cose).

In questo articolo esamineremo l’art. 186 CdS.

L’articolo definisce la condotta e le sanzioni connesse alla guida in stato di ebbrezza, distinguendo tre scaglioni di gravità.

Oltre alle predette “fasce” di gravità, il legislatore ha previsto anche l’introduzione di alcune circostanze particolari che comportano un aggravamento della pena: la presenza di un sinistro stradale e l’aggravante delle ore notturne.

Inoltre l’articolo definisce quando l’agente può obbligarmi a sottopormi agli accertamenti etilometrici e le conseguenze in caso di rifiuto a sottoporsi agli esami.

Vengono anche definite le modalità con cui è possibile trasportare il veicolo e la previsione della visita medica da superare per poter riottenere la patente.

Ultimo aspetto esaminato, ma molto importante, è l’estinzione del reato tramite lavori di pubblica utilità.

Le sanzioni e gli scaglioni previsti nella guida in stato di ebbrezza

Il primo comma dell’articolo definisce la condotta da sanzionare.

Art. 186. Guida sotto l’influenza dell’alcool

1. E’ vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche.

Il secondo comma stabilisce i diversi criteri di gravità previsti nella guida in stato di ebrezza. Nello specifico sono previsti 3 scaglioni di gravità:

  1. da 0,5 a 0,8 grammi per litro;
  2. da 0,8 a 1,5 g/l;
  3. da 1,5 g/l in sù;

Se ne deduce che in Italia, al contrario di altri Paesi Europei,  da 0 a 0,5 g/l la guida è consentita.

E’ importante evidenziare che il primo scaglione (da 0,5 a 0,8) non è un reato e prevede la sola sanzione amministrativa. Diversamente, gli altri due scaglioni costituiscono un reato penale e pertanto comportano l’apertura di un vero e proprio procedimento penale a carico del reo.

In tutti e tre gli scaglioni previsti si prevede la sospensione della patente come sanzione accessoria, partendo da un minimo di tre mesi sino a due anni.

2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:

a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 531 (3) a euro 2.125 (3), qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All’accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;

b) con l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;

c) con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all’articolo 224-ter.

Come potete leggere le conseguenza connesse alla terza fascia (da 1,5 g/l in sù) sono particolarmente gravi:

  • Salvo che non appartenga a terzi (estranei al reato), il veicolo è sempre confiscato (perdita permanente della proprietà) e non semplicemente sequestrato. Si può evitare la confisca solo tramite i lavori di pubblica utilità.
  • D’altra parte se il veicolo appartiene a terzi, il predetto non verrà confiscato ma, d’altra parte, la durata di sospensione della patente viene raddoppiata.
  • La patente viene revocata (e non solo sospesa) in caso in cui il soggetto sia recidivo nel biennio.

La revoca della patente comporta la necessità di rifare l’esame della patente (oltre ad aspettare il tempo di revoca della patente stessa).

Guida in stato di ebbrezza in caso di incidente stradale

Il legislatore ha previsto un aggravamento delle pene e sanzioni in caso in cui il conducente in stato di ebbrezza provochi un incidente stradale.

2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell’articolo 186-bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all’illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. E’ fatta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 222.

E’ opportuno sottolineare che la condizione di guida in stato di ebbrezza comporta già di per se una colpa, quantomeno a titolo di concorso, nella causalità dell’incidente. Pertanto molto spesso l’inciso “provoca un incidente stradale” si traduce nella pratica nella mera verifica del tasso alcolemico del guidatore del veicolo.

Ulteriore sanzione aggiuntiva è il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni. Questo significa che il veicolo non potrà essere utilizzato per centottanta giorni, periodo in cui lo stesso dovrà essere custodito (anche presso luogo privato).

Infine, in caso di incidente, non sarà necessaria la recidiva del soggetto, in quanto se il tasso alcolemico è superiore a 1,5 g/l la patente viene automaticamente revocata.

Giudice competente e trasporto del veicolo

I commi 2 ter, quater e quinques forniscono alcune indicazioni procedurali.

2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.

2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall’interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.

L’ultimo comma indica la procedura previsto nel caso in cui non ci sia il sequestro del veicolo. Considerato che il conducente in stato di ebbrezza non può guidare, il veicolo dovrà essere trasportato tramite il carro-attrezzi o affidata a persona terza idonea alla guida (e che prende in consegna il veicolo).

L’aggravante della guida durante le ore notturne

Considerato l’allarme sociale connessa alle condotte verificatesi durante le ore notturne (accessi alle discoteche o altri luoghi di intrattenimento), il legislatore ha previsto una specifica aggravante che si applica nel caso in cui la guida in stato di ebbrezza venga commessa tra le 22:00 e le 7:00 del mattino.

2-sexies. l’ammenda prevista dal comma 2 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

Il riferimento contenuto alla pena dell’ammenda esclude l’ipotesi prevista dal primo scaglione del secondo comma. Pertanto tale aggravante è applicabile solo per un tasso alcolemico superiore agli 0,8 g/l.

Per rendere più incisiva la suddetta aggravante il comma successiva esclude il guidizio di “equivalenza” tra le circostanze rendendo obbligatorio il computo della circostanza nella commisurazione della pena.

2-septies. Le circostanze attenuanti concorrenti con l’aggravante di cui al comma 2-sexies non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alla predetta aggravante.

2-octies. Una quota pari al venti per cento dell’ammenda irrogata con la sentenza di condanna che ha ritenuto sussistente l’aggravante di cui al comma 2-sexies è destinata ad alimentare il Fondo contro l’incidentalità notturna di cui all’articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni.

Quando gli agenti possono obbligarmi a sottopormi agli esami etilometrici

Il terzo comma introduce la possibilità di utilizzare i cosiddetti test alcolemici. Si tratta dei pre-test all’etilometro vero e proprio.

3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi l e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

Il quarto comma fa espresso riferimento all’accertamento etilometrico e gli strumenti determinati dal regolamento.

Si evidenzia come l’obbligo di sottoposizione all’accertamento può verificarsi in tre casi: positività al pre-test; sinistro stradale, elementi psico-fisici (valutati dalle forze dell’ordine) da cui si possa desumere lo stato di ebbrezza.

4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d’incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall’influenza dell’alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l’accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.

In caso di sinistro stradale e trasporto presso il pronto soccorso o similari, l’accertamento etilometrico viene effettuata dalla stessa struttura preposta

5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l’accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia della certificazione di cui al periodo precedente deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell’organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza. I fondi necessari per l’espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell’ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all’articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144 Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell’articolo 187.

6. Qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l’interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.

Cosa succede se mi rifiuto di sottopormi agli accertamenti

L’ipotesi di mancata sottoposizione all’accertamento ha subito diverse modifiche nel tempo. Ad esempio qualche anno fa, il rifiuto all’accertamento veniva punito con una mera sanzione amministrativa e pertanto risultava “più conveniente” rifiutarsi che sottoporsi all’accertamento proprio nei casi in cui il soggetto aveva un tasso alcolemico alto.

Oggi il legislatore è intervenuto nuovamente in merito ed ha equiparato la condotta del rifiuto allo scaglione massimo (il terzo). Pertanto, il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti è un reato con conseguenze particolarmente gravose.

7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente e’ punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l’ordinanza con la quale e’ disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

Visita medica e sospensione patente

Il legislatore vuole verificare che la condotta dell’imputato possa considerarsi occasionale e non correlabile ad un uso abitudinario di sostanza alcoliche.

Per tale motivo, ogni volta che viene accertata la condotta di guida in stato di ebbrezza (quindi anche per il primo scaglione), viene anche disposto l’obbligo di effettuare una visita medica per verificare un eventuale utilizzo di sostanze alcoliche.

Il regolare svolgimento della suddetta visita è condizione necessaria per riottenere la patente. Difatti, per prassi consolidata il prefetto dispone comunque che per il rilascio della patente sia necessario il superamento della suddetta visita.

8. Con l’ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto puo’ disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all’esito della visita medica.

9. Qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all’esito della visita medica di cui al comma 8.

Lavoro di pubblici utilità e guida in stato di ebbrezza

Il comma 9-bis è di particolare importanza ed applicazione. Introduce una specifica causa di estinzione del reato: il lavoro di pubblica utilità.

Il trasgressore può richiedere di sostituire la pena comminata in equivalente lavoro di pubblica utilità presso relativa struttura convenzionata.

I vantaggi di tale misura sono notevoli:

  • estinzione del reato (fedina penale pulita);
  • riduzione della metà del periodo di sospensione della patente (talvolta considerati i tempi della giustizia tale disposizione perde di efficacia e significato);
  • revoca della confisca connessa al reato (la macchina non verrà più confiscata).

Tale misura viene concessa solo una volta. Pertanto se verrà accertato per un seconda volta il reato di guida in stato di ebbrezza non potrete più beneficiarne.

Si rimanda a questo articolo per gli approfondimenti lavori pubblica utilità. Di seguito riporto il dettato normativo.

9-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l’ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all’articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall’articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l’esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell’esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all’articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta.

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