Calcolo risarcimento danni per malasanità

Tag 12 Luglio 2019  |
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Come si calcolano i danni derivanti da un errore medico

Il calcolo del risarcimento danni da errore medico si basa sulle alcune tabelle ministeriali, regolarmente aggiornate, e sulle prassi giurisprudenziali applicate dai diversi Tribunali.

La distinzione deriva da una considerazione preliminare: la valutazione della tipologia del danno subito. In altri termini per capire quanto possiamo chiedere e necessario preliminarmente valutare di quali danni possiamo chiedere il risarcimento.

Dopo aver affrontato il tema della responsabilità medica e calcolo del risarcimento danniresponsabilità medica in generale e delle sue condizioni, in questo articolo faremo un approfondimento specifico su come quantificare e calcolare i danni da responsabilità medica.

Quali danni si possono chiedere in caso di errore medico?

Secondo i generali principi del diritto esistono due tipologie di danno fondamentali:

  • Danno patrimoniale. Si parla di danno patrimoniale in quanto strettamente connessa ad una diminuzione del proprio patrimonio. Il danno patrimoniale corrisponde pertanto ad una perdita economica direttamente monetizzabile o comunque prontamente quantificabile. Ad esempio, rientrano in tale ambito le spese mediche sostenute dal paziente per le visite, cure, trattamenti ed esami effettuati (c.d. danno emergente, in quanto corrispondente ad una perdita direttamente subita) . Fa parte del danno patrimoniale anche la perdita economica derivante dal mancato guadagno del danneggiato (c.d. lucro cessante), quale ad esempio la perdita di reddito e la perdita della capacità lavorativa.
  • Danno non patrimoniale. In questo caso il danno non è collegato ad una diminuzione del proprio patrimonio, ma bensì al risarcimento del pregiudizio subito nella sfera personale del danneggiato e quindi dell’integrità psico-fisica della persona.

Tutti i danni subiti possono ricomprendersi all’interno di queste due tipologie di danno.

Danno non patrimoniale secondo la Cassazione

In merito ai danni patrimoniali, l’articolo 2059 c.c. afferma:

Art. 2059

Il danno non patrimoniale deve essere risarcito sono nei casi determinati dalla legge.

Definire cosa debba essere risarcito a titolo di danno non patrimoniale è stato oggetto di grande dibattito da parte di giurisprudenza e dottrina.

Nel 2008 sono intervenute due sentenze delle Sezioni Unite della Cassazione che hanno tracciato le linee-guida in materia.

Le sentenze delle Sezioni Unite della Cassazione (nn. 26872 e 26875 del 11.11.2008) affermano che il danno non patrimoniale risarcibile è solo quello che:

  • Deriva da un’espressa previsione della legge. In questo caso è lo stesso legislatore a prevedere il risarcimento. Ad esempio, ai sensi dell’art. 185 c.p. ogni qualvolta il fatto costituisca un reato devono essere risarciti anche i danni (patrimoniali e non).
  • Siano stati violati diritti costituzionalmente garantiti. Tra i vari diritti tutelati dalla Costituzione nel caso in esame ha sicuramente un particolare rilevo il diritto alla salute riconosciuto dall’art. 32 della Costituzione.

Come le medesime Sezioni Unite si afferma un altro principio particolarmente importante: il carattere onnicomprensivo del danno non patrimoniale. In altri termini il danno non patrimoniale è solo uno. È possibile concettualmente distinguere al suo interno delle sotto-categorie ma sempre fermo restando l’unitarietà del danno non patrimoniale.

Di seguito analizzeremo le diverse tipologie del danno non patrimoniale.

NOTA BENE
Prima delle Sezioni Unite si erano sviluppate diversi filoni giurisprudenziali che riconoscevano delle forme “autonome” di danno non patrimoniale. Le Sezioni Unite evidenziano, che nonostante le divisioni concettuali in sotto-categorie, il danno non patrimoniale è unico e deve essere considerato e quantificato nella sua unitarietà.

Danno biologico derivante dall’errore medico

La prima sotto-categoria di danno non patrimoniale è il danno biologico.

Un definizione di tale tipologia di danno è contenuta nell’art. 138 del Codice delle Assicurazioni (d.lgs n. 209/2015):

Art. 138, comma 3, lett. a)

“[…] per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.”

Esistono pertanto due componenti da tenere in considerazione: il danno psico-fisico e la lesione dell’attività relazionali.

Aiutiamoci con un esempio. Immaginiamo che il paziente danneggiato abbia subito un intervento all’anca a causa del quale lo stesso ha perso gran parte della mobilità dell’arto.

Il danno biologico andrà a risarcire la menomazione subita e la perdita della relativa funzionalità.

Come sopra rilevato, oltre la lesione fisica, risulta rilevante anche il danno psichico e relazionale. Da ciò la giurisprudenza negli anni ha introdotto il concetto di danno morale ed esistenziale.

Danno morale da errore medico

Secondo lo schema suddetto, fermo restando l’insegnamento della Sezioni Unite che affermano l’unitarietà del danno non patrimoniale, è possibile pragmaticamente distinguere un altra sotto-categoria: il danno morale.

Richiamando l’esempio suddetto, il paziente che ha perso la mobilità dell’anca, oltre a subire una oggettiva menomazione fisica, avrà anche una sofferenza psichica.

Il danno morale è appunto la sofferenza soggettiva cagionata da un fatto illecito.

In altre parole, il danno morale corrisponde il danno dal punto di vista psicologico subito dal paziente.

Danno esistenziale

Infine dobbiamo considerare il danno esistenziale: quello derivante dalla compromissione dell’attività relazionale e sociale del danneggiato.

Questa sotto-categoria di danno non deriva da una valutazione psico-fisica del danneggiato, ma da un’oggettiva alterazione della capacità di relazionarsi con l’esterno.

Seguendo l’esempio suddetto, potremmo dire che il danneggiato a causa della menomazione all’anca ha in effetti dovuto ridurre le sue possibilità di realizzarsi all’interno del contesto sociale rimanendoli precluse o comunque ridotte le possibilità di sviluppare la propria sfera personale.

La quantificazione del danno da responsabilità medica

Il calcolo del risarcimento dei danni subiti ha anch’esso subito notevoli evoluzioni.

La sentenza delle Sezioni unite sopra richiamate ha drasticamente modificato anche la modalità di quantificare il danno dovuto.

Difatti, affermare che il danno non patrimoniale deve essere unitariamente considerato, superando la divisione in sotto-categorie di danno (biologico, morale ed esistenziale) ha cambiato anche la prospettiva nella quantificazione dello stesso.

Pertanto non ci sarà una voce specifica per il danno morale o altra tipologia, ma il calcolo e la quantificazione dovrà farsi complessivamente sulla base dell’apprezzamento del Giudicante.

Al fine di garantire una omogeneità nella quantificazione si sono sviluppate nei vari Tribunali delle tabelle di riferimento.

Tra tutte le più importanti sono quelle individuate dal Tribunale di Milano, anche perchè le stesse hanno riconosciuto un sorta di legittimità ed autorevolezza dalla stessa Cassazione (calcolo risarcimento tramite le tabelle milanesisentenza Cassazione n. 12408/2011).

Tali tabelle sono scaricabili dal sito dell’ordine di Milano al seguente link:

Esistono altre tabelle utilizzate da latri Tribunali che indicativamente ripropongono modalità in parte analoghe. Stante le considerazioni suddette appare però opportuno analizzare nello specifico quelle del Tribunale milanese.

Calcolo del danno secondo le tabelle milanesi

In primo luogo si ricorda che il danno patrimoniale è quello che deriva dalla perdita subita al proprio patrimoniale sia direttamente (danno emergente), sia quale mancato guadagno (lucro cessante).

Per la risarcibilità di tale danno è necessario presentare tutte le relative pezze documentali giustificative: fatture, spese mediche e similari.

Analizzando il danno non patrimoniale, le tabelle in esame prevedono una griglia che varia in base ai punti percentuali di invalidità riconosciuti in seguito al danno e l’età anagrafica del soggetto danneggiato.

Evidente che la menomazione ad una gamba subita da un ragazzo di quindici anni comporta un danno sicuramente superiore allo stesso danno subito da una persona adulta.

Una volta individuato la quantificazione del danno-base ottenuto dall’incrocio dei punti di invalidità con l’età anagrafica, il Giudice potrà procedere ai relativi aumenti secondo lo schema seguente:

  • a titolo di danno morale (o sofferenza soggettiva) aumento del 25% fisso per percentuali di invalidità dall’1 al 9%;
  • sempre a titolo di danno morale, nel caso di invalidità tra 10% e il 34%, l’aumento secondo la valutazione del Giudice può andare dal 26% sino al 50%;
  • nell’ultimo scaglione del danno morale, nell’ipotesi di invalidità dal 35% al 100%, si dovrà riconoscere un aumento fisso del 50%;

Danno da perdita del rapporto parentale

Le stesse tabelle di Milano riconoscono inoltre un ulteriore risarcimento in caso di decesso del familiare.

Si prevede un danno aggiuntivo secondo il seguente schema:

  • A favore di ciascun genitore per la morte di un figlio riconoscimento di un danno da € 150.000,00 sino ad € 300.000,00;
  • Al figlio per la morte di un genitore riconoscimento di un danno da € 150.000,00 sino ad € 300.000,00;
  • A favore del coniuge (non separato) o del convivente sopravvissuto riconoscimento di un danno da € 150.000,00 sino ad € 300.000,00;
  • Al fratello per la morte di un fratello riconoscimento di un danno da € 21.711,00 sino ad € 130.266,00;
  • A favore del nonno per la morte di un nipote, si riporta una forbice da € 21.711,00 sino ad € 130.266,00.

L’esatta quantificazione del danno all’interno delle suddette forbici di danno e rimessa alla valutazione del Giudice in considerazione del singolo caso, ad esempio:

  • sopravvivenza o meno di altri congiunti;
  • convivenza o meno di questi ultimi;
  • qualità ed intensità della relazione affettiva familiare residua;
  • qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta.

Personalizzazione del danno non patrimoniale

Le stesse tabelle prevedono inoltre un adeguamento del danno in relazione al caso concreto (c.d. personalizzazione del danno), arrivando ad aumentare il valore ottenuto anche fino al 50%.

Si evidenzia che la percentuale di aumento sia particolarmente rilevante. Per tale motivo è importante ben argomentare le proprie difese al fine di poter compiutamente dimostrare al Giudicante il reale danno subito. In tal senso appare fondamentale farsi assistere da professionisti di fiducia che possano consigliarvi al meglio.

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