Responsabilità medica e risarcimento danni

Tag 13 Febbraio 2020  |
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La responsabilità del medico e della struttura sanitaria

Nel concetto di responsabilità medica rientrano tutti i danni cagionati al paziente sia per errori diretti che per comportamenti omissivi.

Analizzando tale tematica di regola si usa distinguere tre soggetti:

  • il paziente danneggiato;
  • il medico o l’equipe medica
  • ed infine la struttura sanitaria (ospedale, clinica e similari).

Sia il medico che l’ospedale rispondono dei danni cagionati al paziente sulla base di un rapporto contrattuale ed extracontrattuale, dovendo i predetti assicurare tutte le tutele e misure necessarie per garantire l’integrità del paziente ed il suo diritto costituzionale alla salute.

In merito vi segnalo questo interessante articolo su come chiedere i danni da responsabilità medicaCome chiedere i danni al medico e all’ospedale.

Gli interventi normativi in materia di responsabilità medica

Oltre la generale disciplina codicistica prevista dal legislatore, possiamo segnalare alcuni testi di particolare importanza:

  • Legge Balduzzi (L. n. 158/2012, convertito con modifiche dalla L. n. 189/2012);
  • la legge sulla responsabilità medicaLegge Gelli-Bianco (L. n. 24/2017).

L’evoluzione normativa in materia ha posto l’accento sulla necessità di informare correttamente il paziente riconoscendo a quest’ultimo il diritto all’autodeterminazione e prevedendo la necessaria acquisizione del consenso informato.

Pertanto, affianco alle adeguate scelte terapeutiche, il medico dovrà inoltre fornire tutte le informazioni idonee affinché il paziente possa essere consapevole dei rischi connessi all’intervento medesimo.

La colpa ed il nesso di causalità

In tema di responsabilità medica due concetti chiave sono la sussistenza della colpa del medico e/o struttura, nonché, la prova del nesso di causalità tra l’evento ed il danno cagionato.

Difatti le argomentazioni degli avvocati all’interno del contenzioso giudiziario saranno principalmente orientate a dimostrare la colpa del medico ed il nesso causale.

Tipologie di errore medico

Tradizionalmente è inoltre possibile distinguere l’errore medico per tipologie:

  • L’errore diagnostico: ci troviamo nella fase preliminare, in cui il medico è chiamato ad inquadrare correttamente la patologia, raccogliendo i dati strumentali e l’anamnesi, nonché, definendo il percorso diagnostico più opportuno. L’errata definizione del quadro clinico comporta conseguentemente la responsabilità del medico sulle scelte terapeutiche effettuate. Analogamente assume profili di responsabilità anche il risarcimento danni per diagnosi tardivaritardo diagnosticoossia allorquando il medico non agisce tempestivamente in relazione al diagnosi verificatasi.
  • L’errore prognostico: errore sulla previsione del decorso della patologia. Chiaramente tale tipologia di errore trova stretta connessione con quello diagnostico. Difatti è evidente che un errore sull’evoluzione del decorso clinico sia quasi sempre l’effetto di un errata diagnosi iniziale.
  • L’errore nell’esecuzione terapeutica: qui ci si riferisce a tutto il percorso di cure ed assistenza sino alla risoluzione della sintomatologia. Chiaramente in tale ambito rientra l’errata esecuzione di un intervento chirurgico e le varie problematiche connesse alla degenza del paziente.

All’interno della suddetta casistica rientra il frequente caso delle Responsabilità nel caso di infezioni in ospedaleinfezioni in ospedale, in cui affianco alla responsabilità del medico sarà associata anche quella della struttura sanitaria (ospedale pubblico o privato, clinica o similari).

La colpa medica

L’art. 43 del codice penale ci parla del dolo e della colpa dandone la seguente definizione:

Art. 43. – Elemento psicologico del reato.

Il delitto: è doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delitto, è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione;
è preterintenzionale, o oltre l’intenzione, quando dall’azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall’agente;
è colposo, o contro l’intenzione quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti, si applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico.

Un evento è colposo laddove il soggetto, anche se non vuole che l’evento si realizzi, a causa della sua condotta negligente o comunque errata comporta il verificarsi dell’evento-danno.

NOTA BENE
Esistono inoltre alcune gradazioni della colpa. Si definisce colpa incosciente quella in cui il soggetto non ha in alcun modo preso coscienza delle conseguenze della sua azione; al contrario, la colpa cosciente è quella in cui il soggetto si rappresenta nella sua mente le possibili conseguenze della sua condotta ma ritiene e confida nel fatto che le stesse non si verificheranno (molto vicino al concetto di dolo eventuale).

I parametri della colpa medica

Schematicamente possiamo affermare che la colpa può derivare da:

  • Negligenza: è il caso in cui si pone in essere un comportamento con superficialità oppure si dimentica di porre in essere una determinata azione (omissione). Ad esempio è stato prescritto un farmaco al posto di un altro.
  • Imprudenza: questo è il caso in cui si pone in essere una condotta temeraria. Il medico è consapevole dei rischi in cui potrebbe incorrere con la sua azione o omissione ma nonostante pone in essere la condotta;
  • Imperizia: il concetto di perizia richiama la mancanza di preparazione tecnico-professionale. E’ pertanto un termine da utilizzarsi in riferimento di un soggetto qualificato quale ad esempio un medico, un ingegnere e similari.
  • Inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline: è una forma specifica di negligenza, imprudenza ed imperizia.Per questo motivo si parla di “colpa specifica”, in quanto collegata all’inosservanza di una determinata normativa tecnica o disposizione legislativa. Ad esempio il medico non ha adottato le prassi sanitarie dell’ospedale.

Nesso di causalità

Condizione essenziale per ottenere il risarcimento del danno è la dimostrazione della causalità tra l’errore commesso dal medico ed il danno subito dal paziente.

Considerato la complessità della materia medica la prova del nesso eziologico (causalità) tra causa ed evento è fondamentale. Al pari è fondamentale attivarsi tempestivamente al fine di reperire tutti i dati e documentazione utile per cristallizzare la prova.

La distinzione in materia di responsabilità medica: contrattuale ed extracontrattuale

Le regole generali del diritto civilistico distinguono due forme di responsabilità:

  • Responsabilità contrattuale, che pertanto presuppone l’esistenza di un contratto ed il mancato adempimento dello stesso. L’art. 1218 del codice civile recita: “Responsabilità del debitore. Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.”
  • Responsabilità extracontrattuale, ove si prescinde dall’esistenza di un contratto o meno, in quanto collegata al principio generale del “neminem laedere” (non offendere nessuno). L’art. 2043 del codice civile stabilisce: “Risarcimento per fatto illecito. Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.”

Le due tipologie di responsabilità comportano diversi termini di prescrizione per richiedere i danni al medico e alla struttura sanitaria. Ti consigliamo la lettura di questo articolo per un approfondimento: i termini di prescrizione della responsabilità medicaPrescrizione responsabilità medica.

Distribuzione dell’onere della prova

Rilevante differenza tra le due tipologie di responsabilità è che nei due casi l’onere della prova è ripartito differentemente:

  • nel caso di responsabilità contrattuale, sarà il debitore (il medico) a dover dimostrare che l’inadempimento della prestazione deriva da causa a lui non imputabile. In altri termini: dimostrata la sussistenza del danno e del nesso causale, sarà il medico a dover dimostrare la sua non imputabilità (assenza di colpa);
  • nel casi di responsabilità extracontrattuale sarà il danneggiato (il paziente) a dover dimostrare oltre che il danno e la causalità anche la condotta colpevole del medico.

A bene vedere in materia di responsabilità medica spesso tali tipologie di responsabilità sono compresenti.

In linea di massima il paziente instaura un rapporto di natura contrattuale con la struttura ospedaliera e di natura extracontrattuale con il medico. Questo è il caso classico del paziente ospedalizzato in cui il medico è un dipendente della struttura ospedaliera. Fa eccezione al predetto schema, l’ipotesi in cui il paziente abbia un rapporto (contrattuale) diretto con il medico stesso.

NOTA BENE
Prima della riforma Gelli-Bianco (L. 24/2017) la giurisprudenza prevalente aveva elaborato anche una forma di responsabilità contrattuale tra paziente e medico (trattasi di un contratto di fatto, c.d. contatto sociale qualificato).

La guarigione dalla malattia. Obbligazioni di mezzi e di risultato

Altra distinzione normativamente di rilievo è quella tra:

  • Obbligazioni di risultato. L’obbligato garantisce la realizzazione di un risultato specifico. Ad esempio classico è quello dell’impresa incaricata di costruire un edificio. La predetta si impegna a realizzare un risultato (la casa) a regola d’arte.
  • Obbligazioni di mezzi. L’obbligato si impegna ad adempiere la propria prestazione con la diligenza e perizia dovuta e richiesta, senza garantire il risultato. La prestazione del medica è sicuramente un’obbligazione di mezzi in quanto lo stesso non garantisce la guarigione del paziente, ma bensì di predisporre ed attuare un corretto percorso di cura.

Da quanto sopra si comprende che il verificare dell’esito infausto o la mancata guarigione non necessariamente comporta un inadempimento del medico ed una sua responsabilità.

Responsabilità penale del medico

La Legge Gelli-Bianco (L. n. 20 del 2017) risulta essere uno spartiacque in materia, riformando integralmente i principi della responsabilità penale in materia medica.

Già in precedenza la Legge Balduzzi aveva previsto all’art. 3 che ” “L’esercente le professioni sanitarie che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve.

In realtà tale dizione poneva notevoli problemi interpretativi in quanto collegata al concetto della “colpa lieve”, l’unica per il quale il medico non sarebbe stato responsabile penalmente.

La successiva Legge Gelli-Bianco abroga la predetta previsione ed inserisce l’art. 590-sexies:

Art. 560-sexies. Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario.

Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma.
Qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto.

Viene pertanto tolto il riferimento alla “colpa lieve” e si stabilisce che il medico è esente da responsabilità solo nel caso di imperizia.

Evidente che anche tale nuova norma lasci ampi spazi interpretativi considerato che l’esenzione è da riferirsi alla solo imperizia, restando esclusi i generali criteri di negligenza ed imprudenza.

Come quantificare i danni da malasanità

La prima cosa da fare è ricostruire compiutamente il percorso di cura e raccogliere tutta la documentazione medica necessaria per dimostrare il diritto al risarcimento.

A questo punto la domanda successiva è: quanto mi spetta a titolo di risarcimento del danno subito?

In primo luogo la perizia medica attribuirà un punteggio specifico in funzione della gravità del danno subito. In linea di massima i parametri più importanti per determinare il danno sono:

  • gravità del danno;
  • età del danneggiato;
  • durata della malattia;
  • elementi che determinano la c.d. personalizzazione del danno.

In questo modo si riuscirà ad avere un stima di massima del danno che verrà ricompreso all’interno di un valore massimo e minimo possibile.

L’esatto determinazione dell’importo risarcito all’interno della predetta forbice deriva principalmente dalla capacità del vostro legale fiduciario.

L’avvocato dovrà riuscire a meglio descrivere ed argomentare al Giudicante il reale danno subito e pertanto pretenderne il risarcimento.

Per farvi un idea vi segnalo un articolo specifico: quantificazione del danno da responsabilità medicaCalcolo risarcimento danni per malasanità.

Per approfondimento, di seguito si riportano alcuni casi in materia di malasanità:

 

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