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Consolidamento e ristrutturazione dei debiti
L’accordo di ristrutturazione dei debiti altro non è che la possibilità di accordarsi con i propri creditori per risolvere la propria insolvenza debitoria. Sostanzialmente ci accordiamo per non pagare i nostri debiti, quantomeno parzialmente, non avendone la possibilità economica.
Invece, quando parliamo di consolidamento dei debiti ci riferiamo alla possibilità di ottenere un nuovo finanziamento in cui far convergere tutti (o la maggior parte) i propri debiti.
A ben vedere i due concetti hanno degli evidenti tratti in comune.
L’accordo di ristrutturazione dei debiti altro non è che la via prevista dal legislatore per ottenere un consolidamento dei propri debiti, con l’importante vantaggio di pagare anche solo una parte dell’esposizione debitoria contratta.
Inoltre l’accordo di ristrutturazione può essere molto di più, ricomprendendo non una semplice “rateizzazione” del debito, ma una completa proposta di rinegoziazione delle pendenze debitorie che possono includere pattuizioni di contenuto diverso.
Evidente quindi che la scelta più vantaggiosa tra consolidamento e ristrutturazione dei debiti (intendendo la procedura prevista dalla L. 3/2012) è sicuramente la seconda.
La definizione di accordo di sovraindebitamento
L’art 7, comma primo della L. 3/2012 recita:
1 – Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all’articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell’articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell’articolo 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l’adempimento dei debiti e le modalità per l’eventuale liquidazione dei beni. […]
Esaminando la parte iniziale dell’articolo suddetto si comprende che l’accordo di ristrutturazione è una procedura concorsuale in cui il debitore formula una proposta ai propri creditori, coadiuvato da un ente, denominato “organismo di composizione della crisi”, con dilazionare o comunque definire la posizione debitoria.
L’accordo di ristrutturazione è una procedura concorsuale
A differenza del consolidamento dei debiti, l’accordo previsto dalla L. 3/2012 è una vera e propria procedura concorsuale. Sul punto non vi sono dubbi anche solo considerando l’inciso presente nell’art. 6 comma primo:
Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo […]
Inoltre dall’esame della procedura emergono evidenti i tratti caratterizzanti la concorsualità della procedura:
- è prevista una fase di ammissibilità della procedura con relativa pronuncia del giudice;
- è prevista la nomina di un organismo di composizione della crisi e relativo gestore della crisi, con finalità di gestione e collaborazione con l’autorità giudiziaria;
- sono previste delle limitazioni nella gestione del patrimonio da parte del debitore;
- comporta l’applicazione del principio di concorsualità dei creditori, con relativi effetti ne derivano.
Pertanto tramite tale procedura, il consolidamento dei debiti (di cui sopra) avviene all’interno di una procedura concorsuale tra tutti i creditori.
Se volete approfondire e capire come funzione l’accordo di ristrutturazione dei debiti, vi segnalo la seguente lettura:
Accordo di ristrutturazione dei debiti e crisi di impresa nella legge fallimentare
La possibilità di trovare un accordo con i propri creditori non è una novità nel nostro ordinamento.
Già da alcuni anni è possibile far ricorso all’art. 182 bis della legge fallimentare che prevede appunto un accordo di ristrutturazione dei debiti con i creditori dell’impresa.
Tale procedura è largamente utilizzata in materia fallimentare.
Nella pratica trovare un accordo di ristrutturazione dei debiti è una alternativa all’esecuzione forzata. Il debitore invece di subire passivamente l’esecuzione si fa parte diligente e si propone come soggetto attivo che collabora con i creditori per risolvere la crisi di insolvenza.
Accordo di composizione: le affinità con il concordato preventivo
Sebbene vi siano delle evidenti affinità tra quanto previsto dall’art. 182 bis della L.Fall. e l’accordo di ristrutturazione dei debiti previsto dalla L. 3/2012 è necessario evidenziare che si tratta di sue procedura per molti aspetti diverse.
Tra tutte, la differenza fondamentale è che la procedura prevista dall’art 182 bis è una procedura di natura contrattualistica, ove resta preminente l’autonomia delle parti ed il Giudice non compie attività di valutazione delle scelte adottate, limitandosi ad essere il garante della corretta applicazione della normativa.
Al contrario, la procedura prevista della legge sul sovraindebitamento ha natura concorsuale, stante l’intervento preminente del Tribunale e le caratteristiche che presenta.
Ecco che, a ben vedere, la procedura di accordo è in realtà più affine ad altra procedura fallimentare. Specificamente quella prevista dall’art. 160 l.fall.: ossia, il concordato preventivo.
Tale precisazione risulta utile in quanto, stante la comune categoria concorsuale, le eventuali carenze normative rinvenibile nella L. 3/2012 sarebbero da trovarsi per analogia in riferimento alla disciplina del concordato preventivo (e non dell’accordo previsto dall’art. 182 bis l.fall.).