Il contenuto dell’accordo di ristrutturazione dei debiti
Quando si parla di – proposta accordo sovraindebitamento – si fa riferimento l’ipotesi di accordo che il debitore vuole proporre ai propri debitori per ripianare la propria situazione debitoria.
Il contenuto di tale proposta è previsto dalla L. 3/2012. In particolare all’art. 7 della predetta è possibile distinguere i seguenti contenuti dell’accordo:
- deve essere previsto il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell’articolo 545 cpc e dalle altre disposizioni contenute in leggi speciali (esempio crediti alimentari, crediti aventi per oggetto sussidi di Grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza; Somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro di impiego);
- è necessario prevedere le scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche suddividendoli in classi e rispettando le limitazioni previste per tipologia di credito (pegno, ipoteca, iva, ecc.);
- se presenti è necessario indicare le eventuali garanzie rilasciate per l’adempimento dei debiti;
- se previsto nella proposta è necessario indicare le modalità per l’eventuale liquidazione dei beni;
- se previsto nella proposta si deve indicare l’eventuale affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori (il Giudice nominerà poi un curatore fallimentare, o soggetto equivalente, per la gestione);
- deve contenere la ricostruzione della sua posizione fiscale e l’indicazione di eventuali contenziosi pendenti (come previsto dall’art. 9, comma primo, L. 3/2012)
Per quanto sopra, la proposta di accordo deve tener conto delle diverse tipologie di credito che hanno una diversa disciplina. Andiamo ad analizzarle nel dettaglio al fine di comprendere cosa rientra nella proposta accordo sovraindebitamento.
Alcune tematiche meritano un approfondimento separato e pertanto vengono trattate nei seguenti articoli:
Di seguito riportiamo per i punti gli altri elementi contenuti nell’accordo di sovraindebitamento.
Contenuto della proposta: l’eventuale indicazione del gestore
Come suddetto, laddove la proposta preveda la gestione del patrimonio del debitore ai fini della liquidazione, custodia o distribuzione, è necessario indicare il professionista incaricato, il quale deve avere i requisiti del curatore fallimentare.
L’art. 7 stabilisce che:
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, il piano può anche prevedere l’affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il gestore è nominato dal giudice.
Sostanzialmente nella proposta si indica la figura di un curatore idoneo ed il giudice provvede alla nomina.
Per chiarezza espositiva, si evidenzia che la procedura di accordo di ristrutturazione non prevede necessariamente la liquidazione dei beni. Quest’ultima risulta essere solo una delle possibilità contenute nell’accordo.
Proposta accordo sovraindebitamento: il contenuto previsto dall’art. 8
Sul punto è importante richiamare anche il successivo art. 8, rubricato proprio “Contenuto dell’accordo e del piano del consumatore”, il quale riporta:
1 – La proposta di accordo o di piano del consumatore prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri.
2 – Nei casi in cui i beni e i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità dell’accordo o del piano del consumatore, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per assicurarne l’attuabilità.
3 – Nella proposta di accordo sono indicate eventuali limitazioni all’accesso al mercato del credito al consumo, all’utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari.
3bis – Con riferimento alla proposta di accordo o di piano del consumatore presentata da parte di chi svolge attività d’impresa, possono prestare le garanzie di cui al comma 2 i consorzi fidi autorizzati dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nonché gli intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, assoggettati al controllo della Banca d’Italia. Le associazioni antiracket e antiusura iscritte nell’albo tenuto presso il Ministero dell’interno possono destinare contributi per la chiusura di precedenti esposizioni debitorie nel percorso di recupero da sovraindebitamento così come definito e disciplinato dalla presente legge. Il rimborso di tali contributi è regolato all’interno della proposta di accordo o di piano del consumatore.
4 – La proposta di accordo con continuazione dell’attività d’impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall’omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.
Analizziamo nello specifico i diversi elementi presenti.
Modalità di pagamento e cessione dei crediti futuri
Ai sensi del dettato normativo, la soddisfazione dei crediti può essere adempiuta “in qualsiasi forma, anche mediante cessione di crediti futuri”.
La previsione non è di poco conto, rendendo possibile lo svolgimento della procedura anche non proponendo alcun pagamento immediato ovvero alcun pagamento in denaro.
L’inciso in “qualsiasi forma” amplia notevolmente le possibilità di accordo e soluzione.
Analogamente la possibilità di prevedere la “cessione di crediti futuri” offre delle ottime possibilità: ad esempio, accordarsi con il creditore in relazione ai un credito che verrà incassato a conclusione di un contratto. Addirittura, l’accordo potrebbe essere svolto anche in relazioni a crediti meramente “eventuali”.
Sul punto appare opportuno evidenziare che comunque, ai sensi dell’art. 11 comma 4 L.3/2012, salvo diversa previsione, l’accordo non determina mai novazione delle obbligazioni.
Intervento del terzo garante
Sia nel caso di accordo di ristrutturazione che in quello del piano del consumatore è possibile l’intervento di uno o più terzi garanti nel caso in cui il patrimonio del debitore sia insufficiente a garantire la fattibilità dell’accordo o piano.
Il terzo può intervenire sia partecipando direttamente alla soddisfazione dei creditori e sia prestando relativa garanzia.
Appare opportuno precisare che l’obbligo assunto dal terzo risulta essere strettamente collegato alla procedura e l’accordo (o piano).
In tal senso, nel caso di revoca o comunque cessazione degli effetti dell’accordo viene meno l’obbligo assunto dal terzo, ricostituendosi il rapporto debitorio come da principio.
I creditori potranno certamente agire nel confronti del debitori ma non del garante, ormai estromesso stante la caducazione della procedura.
Limitazioni all’accesso al mercato del credito al consumo ed altri strumenti finanziari
La proposta accordo sovraindebitamento può contenere delle espresse limitazione all’utilizzo di determinati strumenti finanziari da parte del debitore.
La finalità è quella di tutelare i creditori evitando che il debitore possa accedere o perpetrare l’utilizzo di strumenti che aumenterebbero l’esposizione debitoria.