Art. 657 cpc – Intimazione di licenza e di sfratto per finita locazione
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Testo normativo dell’art. 657 cpc
(1) Il locatore o il concedente può intimare al conduttore, all’affittuario coltivatore diretto, al mezzadro o al colono licenza per finita locazione, prima della scadenza del contratto, con la contestuale citazione per la convalida , rispettando i termini prescritti dal contratto, dalla legge o dagli usi locali.
(2) Può altresì intimare lo sfratto, con la contestuale citazione per la convalida, dopo la scadenza del contratto, se, in virtù del contratto stesso o per effetto di atti o intimazioni precedenti, è esclusa la tacita riconduzione.
Natura dell’atto di intimazione
L’intimazione di licenza per finita locazione con contestuale citazione per la convalida ha una duplica natura:
- funzione negoziale diretta a manifestare la volontà di non rinnovare il rapporto contrattuale;
- funzione di carattere processuale finalizzata alla convocazione in giudizio della controparte.
La disdetta del contratto di locazione costituisce un atto negoziale unilaterale recettizio con cui si manifesti in modo inequivocabile la volontà di non rinnovare il contratto alla scadenza.
Errata indicazione della data di finita locazione
La circostanza che il locatore nella comunicazione di disdetta del contratto abbia indicato una data errata di cessazione del contratto, non comporta il venir meno della sua espressa volontà di non volere la rinnovazione tacita del contratto medesimo.
L’errata indicazione della data di scadenza potrà comportare il rigetto della convalida della licenza per finita locazione. Nell’instaurato giudizio di opposizione il Giudice però potrà comunque condannare il conduttore a rilasciare l’immobile in una data futura.
