Art. 665 cpc – Opposizione, provvedimenti del giudice
Testo normativo dell’art. 665 cpc
(1) Se l’intimato comparisce e oppone eccezioni non fondate su prova scritta, il giudice, su istanza del locatore, se non sussistono gravi motivi in contrario, pronuncia ordinanza non impugnabile di rilascio, con riserva delle eccezioni del convenuto.
(2) L’ordinanza è immediatamente esecutiva, ma può essere subordinata alla prestazione di una cauzione per i danni e le spese.

I Feedback dei nostri clienti
commenti reali verificati tramite facebook