Art. 660 – Forma dell’intimazione

Tag 24 Agosto 2019  |
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Testo normativo dell’art. 660 cpc

(1) Le intimazioni di licenza o di sfratto indicate negli articoli precedenti debbono essere notificate a norma degli articoli 137 e seguenti, esclusa la notificazione al domicilio eletto.

(2) Il locatore deve dichiarare nell’atto la propria residenza o eleggere domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito, altrimenti l’opposizione prevista nell’articolo 668 e qualsiasi altro atto del giudizio possono essergli notificati presso la cancelleria.

(3) La citazione per la convalida, redatta a norma dell’articolo 125, in luogo dell’invito e dell’avvertimento al convenuto previsti nell’articolo 163, terzo comma, numero 7), deve contenere, con l’invito a comparire nell’udienza indicata, l’avvertimento che se non comparisce o, comparendo, non si oppone, il giudice convalida la licenza o lo sfratto ai sensi dell’articolo 663.

(4) Tra il giorno della notificazione dell’intimazione e quello dell’udienza debbono intercorrere termini liberi non minori di venti giorni. Nelle cause che richiedono pronta spedizione il giudice può, su istanza dell’intimante, con decreto motivato, scritto in calce all’originale e alle copie dell’intimazione, abbreviare fino alla metà i termini di comparizione.

(5) Le parti si costituiscono depositando in cancelleria l’intimazione con la relazione di notificazione o la comparsa di risposta, oppure presentando tali atti al giudice in udienza.

(6) Ai fini dell’opposizione e del compimento delle attività previste negli articoli da 663 a 666, è sufficiente la comparizione personale dell’intimato.

(7) Se l’intimazione non è stata notificata in mani proprie, l’ufficiale giudiziario deve spedire avviso all’intimato dell’effettuata notificazione a mezzo di lettera raccomandata, e allegare all’originale dell’atto la ricevuta di spedizione.

Procedura di sfratto: le formalità

Da quanto riportato nell’articolo si comprende che la forma dell’atto di intimazione è necessariamente quella dell’atto di citazione, il quale oltre gli elementi ordinari richiesti, deve espressamente contenere l’avvertimento rivolto al conduttore che la mancata comparizione all’udienza (ovvero la mancata opposizione) comporterà la convalida dello sfratto o della licenza di finita locazione.

L’assenza del suddetto avviso comporta la nullità dell’atto di citazione che dovrà pertanto essere riformulato e notificato nuovamente.

Stante la gravità delle conseguenze derivanti dallo sfratto, il legislatore ha premura di sottolineare che la notifica dell’atto deve avvenire con le modalità previste dall’art. 137 cpc con l’impossibilità di avvalersi della notifica presso il domicilio eletto.

Evidente che in tali casi (notifica presso il domicilio eletto) la domanda di convalida verrà rigettata dal Giudice.

Procedura di sfratto: le regole

Viene fissata la competenza inderogabile del Tribunale in materia di sfratti.

L’atto ci citazione dovrà essere notificato a controparte almeno 20 giorni prima dell’udienza al fine di concedere allo stesso il tempo per preparare le proprie difese.

Trattasi di un procedimento semplificato non essendoci un termine per la costituzione in giudizio che potrà avvenire direttamente davanti al Giudice in udienza, nonchè, non essendo prevista la partecipazione necessaria dell’avvocato per il convenuto che potrà partecipare personalmente (salvo il caso di opposizione, nel quale la difesa tecnica è necessaria).

Particolarità sulla procedura di notifica

Fermo restando quanto sopra indicato è opportuno precisare che laddove il conduttore abbia espressamente indicato nel contratto di locazione la volontà di ricevere la notifica degli atti presso il proprio domicilio, la giurisprudenza ritiene che la notifica presso tale luogo sia legittima non applicandosi il divieto posto dell’esclusione del “domicilio eletto”.

In riferimento all’ultimo comma dell’art. 600 cpc laddove si prevede una specifica modalità di notifica nel caso in cui non sia possibile la notifica a mani, la giurisprudenza afferma che l’adempimento imposto (“doppia notifica” con avviso all’intimato dell’avvenuta notificazione ed allegazione all’originale della ricevuta di spedizione) va compiuto anche nell’ipotesi di notificazione a mezzo posta.

Pertanto, l’agente postale che, non avendo rinvenuto in loco il destinatario, abbia rilasciato a costui l’avviso previsto dall’art. 8, della L. 20 novembre 1982, n. 890, deve comunque provvedere (non essendo equivalente) all’ulteriore rinvio della raccomandata prescritta dall’ultimo comma dell’art. 660 c.p.c..

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