Art. 662 cpc – Mancata comparizione del locatore
Indice
Testo normativo dell’art. 662 cpc
(1) Gli effetti dell’intimazione cessano, se il locatore non comparisce all’udienza fissata nell’atto di citazione.
Quali sono gli effetti della mancata comparizione del locatore
Il richiama dell’articolo 662 cpc alla cessazione degli effetti dell’intimazione è da riferirsi unicamente agli effetti processuali dell’intimazione stessa.
Diversamente rimangono gli effetti sostanziali. In altri termini l’atto notificato comporta comunque la dichiarata e notificata volontà di cessare il rapporto e conseguire la disponibilità del bene in locazione. In questo senso la notifica dell’atto di intimazione comporta comunque la volontà di impedire il rinnovo tacito del contratto.
La giurisprudenza ha chiarito che la mancata comparizione del locatore alla prima udienza non risulta sanabile e pertanto comporta necessariamente l’estinzione del procedimento.
Nello specifico, il Giudice, verificata l’assenza del locatore, aveva disposto un rinvio dell’udienza, nella quale il locatore comparendo aveva richiesto la convalida dello sfratto.
La giurisprudenza ha rilevato che il provvedimento di convalida emesso in tale seconda udienza è da considerarsi nullo.
La cessazione degli effetti dell’intimazione si verifica anche nel caso in cui il procedimento di convalida non sia stato iscritto a ruolo. Evidente che anche in tale caso via sia una presunzione di abbandona dell’azione e dei relativi effetti.
