Art. 658 — Intimazione di sfratto per morosità
Indice
Testo normativo dell’art. 658 cpc
(1) Il locatore può intimare al conduttore lo sfratto con le modalità stabilite nell’articolo precedente anche in caso di mancato pagamento del canone d’affitto alle scadenze, e chiedere nello stesso atto l’ingiunzione di pagamento per i canoni scaduti.
(2) Se il canone consiste in derrate, il locatore deve dichiarare a norma dell’articolo 639 la somma che è disposto ad accettare in sostituzione.
L’intimazione per sfratto per morosità ed il pagamento dei canoni
L’articolo suddetto prevede una procedura finalizzata ad ottenere la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento ed il rilascio dell’immobile da parte del conduttore.
Difatti contestualmente alla domanda di sfratto, il locatore può chiedere la condanna al pagamento dei canoni scaduti e di quelli che matureranno sino alla conclusione della procedura di sfratto.
Le due azioni sono separate. In realtà, il locatore potrebbe procedere con un azione per ottenere il rilascio dell’immobile ed un altro giudizio autonomo per ottenere il pagamento dei canoni ai sensi dell’art. 669 cpc.
Nella pratica, laddove il locatore promuova con l’intimazione di sfratto anche l’ingiunzione a pagare i canoni scaduti, le due richieste rimangono comunque concettualmente distinte. All’udienza di convalida, su espressa richiesta del locatore, il Giudice emetterà separato decreto ingiuntivo.
