Art. 659 — Rapporto di locazione d’opera
Indice
Testo normativo dell’art. 659 cpc
(1) Se il godimento di un immobile è il corrispettivo anche parziale di una prestazione d’opera, la intimazione di licenza o di sfratto con la contestuale citazione per la convalida, a norma degli articoli precedenti, può essere fatta quando il contratto viene a cessare per qualsiasi causa.
Immobile dato in godimento al lavoratore
L’ipotesi di riferimento richiamata dall’articolo è il caso in cui il datore di lavoro conceda al proprio lavoratore il godimento di un immobile.
La giurisprudenza ha precisato che non è necessario che il diritto di godimento dell’immobile debba essere necessariamente inserito nel contratto di lavoro. È infatti sufficiente che possa ravvisarsi un collegamento trai due contratti (contratto di lavoro e locazione) la cui valutazione è da rimettersi al prudente apprezzamento del Giudice.
Una tipologia frequente di applicazione del suddetto articolo è l’ipotesi del lavoro di portierato e guardiania.
Effetti cessazione rapporto di lavoro
Considerato il collegato trai due contratti, la giurisprudenza ha più volte evidenziato che la cessazione del rapporto di lavoro rende irrilevante l’invio della relativa comunicazione di disdetta essendo effetto consequenziale al termine del rapporto di lavoro.
Analogamente l’impugnazione del licenziamento azionata dal lavoratore deve considerarsi collegata e da collegarsi anche al giudizio relativo al procedimenti di convalida dello sfratto. In tal senso la convalida dello sfratto non potrà essere pronunciata laddove nel caso in cui il rapporto di lavoro non sia stato cessato.
Quanto sopra anche perché il Giudice della convalida non può in alcun modo sindacare sulla legittimità della causa di cessazione del rapporto di lavoro, materia di competenza del Giudice del lavoro.
