Guida in stato di ebbrezza: analisi del sangue legittime?

Tag 03 Giugno 2013  |
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Consenso al prelievo del sangue

La giurisprudenza di legittimità, assumendo a paradigma talune pronunce della Corte Costituzionale, ha elaborato, negli ultimi anni, un ben delineato indirizzo in materia di prelievo ematico presso le strutture sanitarie.

In estrema sintesi, l’orientamento pressoché unanime ammette che il prelievo ematico sia sempre consentito se giustificato da un protocollo medico di pronto soccorso, senza che rilevi il difetto di un eventuale consenso da parte dell’interessato.

Può non essere inutile brevemente ricordare quali sono i precedenti ed i presupposti che hanno portato a tale orientamento.

Il bene tutelato, allorché si proceda a prelevare da un soggetto campioni di tessuto connettivo, quale è il sangue, è fondamentalmente quello della inviolabilità della persona, garantito dall’art. 13 Cost., ma anche quello all’autodeterminazione al trattamento sanitario, ex art 32 Cost.

Fu la Corte Costituzionale, in specie con sentenze n. 54 del 1986 e poi n. 194 e n. 238 del 1996, a enucleare lo statuto di riferibilità del prelievo ematico, da rapportarsi non tanto all’art. 32, ma piuttosto all’art. 13 della Carta Costituzionale. Il Giudice delle leggi affermava in tale sede, infatti, che esso cagionava, senz’altro, una restrizione della libertà personale, comportando un’invasione della sfera corporale della persona. Certo invasione minima, in quanto prassi medica ordinaria, ma, prevedendosi l’utilizzo di presidi monouso, non del tutto inconsistente e priva di rischi.

Dunque anche per sì lieve accesso all’area corporale del soggetto deve, statuiva la Corte Costituzionale, operare la riserva di legge, assoluta, di cui all’art. 13, comma 2, della Costituzione.

Per tali motivi, l’asportazione di una piccola quantità di sangue è consentita solo in presenza di consenso dell’interessato oppure per provvedimento dell’Autorità Giudiziaria (nozione riferibile sia al Giudice sia al Pubblico Ministero) nei casi e nelle forme di legge, la quale incontrerà comunque i limiti della dignità, della vita, dell’incolumità o salute della persona, di cui agli artt. 2, 13, 32 Cost., salvo casi di patologie eccezionali (cfr. Corte Costituzionale n. 54 del 1986).

Prelievo e guida in stato di ebbrezza

In riferimento all’art. 186 C.d.S., il legislatore ha operato specificamente il bilanciamento tra l’esigenza probatoria di accertamento del reato e la garanzia costituzionale della libertà personale. Dunque l’unico limite inderogabile è costituito dalla dignità, incolumità e salute umana.

Sulla scorta di quest’ultimo, risolutivo, intervento si giunge così, all’attuale orientamento assolutamente dominante nella giurisprudenza di legittimità per cui

“ai fini dell’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, i risultati del prelievo ematico che sia stato effettuato, secondo i normali protocolli medici di pronto soccorso, durante il ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica a seguito dell’incidente stradale sono utilizzabili, nei confronti dell’imputato, per l’accertamento del reato, trattandosi di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica e restando irrilevante, ai fini dell’utilizzabilità processuale, la mancanza del consenso” (Ex plurimis, Cass. pen. Sez. IV, Sent., sentenza 21 dicembre 2010, n. 44880).

La sanzione di inutilizzabilità del prelievo ex art. 191 c.p.p., per lesione dell’art. 13 Cost. vi può dunque essere soltanto allorchè il prelievo ematico sia stato “effettuato in assenza dì consenso e non nell’ambito di un protocollo medico di pronto soccorso” (Ex multis, con il miglior corredo motivazionale, Cass. pen. Sez. IV, sentenza 28 gennaio 2009, n. 4118), il che significa ad esclusivi fini processuali e di precostituzione di prova, al di fuori di un protocollo medico necessitato da cure sanitarie.

Utilizzabilità degli esami del sangue

Fatta questa premessa si comprende che nel caso di sinistro, a cui consegue l’accompagnamento al pronto soccorso, ci troveremo dinnanzi ad un accertamento che non è preordinato a fini di prova della responsabilità penale (ossia della guida in stato di ebbrezza), ma è necessitato da una tutela della persona: ecco perché l’esito può essere acquisito al processo ed è utilizzabile.

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