Cosa fare: Mi hanno sospeso la patente per guida in stato di ebbrezza

Sommario

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Sospensione amministrativa e sospensione penale

Come noto, il D.lg. 285/92 (Codice della Strada) prevede nel caso di guida in stato ebbrezza la sospensione della patente di guida.
I riferimenti normativi sono: art. 186 cds (l’articolo che prevede la guida in stato di ebbrezza) e gli artt. 220-224 ter (sospensione nel caso di reato), nonché, artt. 218 e ss. (sospensione della patente in genere).

Al fine di comprendere l’intrigata disciplina della sospensione è importante fare una distinzione preliminare.

Distinguiamo per semplicità due tipologie di sospensione: “amministrativa” e “penale”. Inoltre, in caso di sospensione penale, il Prefetto (ossia la P.A.) può disporre in via preventiva una sospensione “cautelare”.

Sospensione “amministrativa”

Questa ipotesi di sospensione fa riferimento al caso in cui la sospensione deriva dalla violazione di una norma che prevede una sanzione meramente amministrativa.

Ad esempio, l’eccesso di velocità comporta la violazione di una norma del CdS che prevede una multa, nonché, in aggiunta, la sospensione della patente di guida (per le ipotesi più gravi).

Cosa succede quando mi ritirano la patente?

L’agente accertatore rilevata una infrazione, per la quale è prevista sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato, redige il relativo verbale (in cui dovrà essere indicato che vi sta ritirando la patente) e ve ne dà copia. Se necessario vi potrebbe dare anche un permesso provvisorio di guida necessario per  condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato.

Successivamente, l’organo che ha ritirato la patente di guida la invia, unitamente a copia del verbale, entro cinque giorni dal ritiro, alla prefettura del luogo della commessa violazione.  E’ infatti il Prefetto l’organo competente a disporre la sanzione di sospensione della patente.

Ricordo che entro i 5 giorni predetti, il trasgressore può presentare istanza (solo nel caso in cui dalla commessa violazione non sia derivato un incidente) al prefetto per ottenere un permesso di guida, per determinate fasce orarie, e comunque di non oltre tre ore al giorno, adeguatamente motivato e documentato.

Ad esempio per ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri. Qualora questa sia accolta, il periodo di sospensione deciso dal Prefetto  e’ aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali e’ stata autorizzata la guida, arrotondato per eccesso.

Il permesso di guida in costanza di sospensione della patente può essere concesso una sola volta.

Il prefetto, nei quindici giorni successivi al ricevimento degli atti, emana l’ordinanza di sospensione, indicando il periodo al quale si estende la sospensione stessa.  L’ordinanza e’ altresi’ comunicata all’anagrafe degli abilitati alla guida.

Il periodo di durata fissato decorre dal giorno del ritiro

Qualora l’ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, il titolare della patente può ottenerne la restituzione da parte della prefettura.

Per i neo-patentati (primi 3 anni dal conseguimento della patente, salvo l’ipotesi di patente A e B in cui si computa dal conseguimento della patente B ) la durata della sospensione e’ aumentata di un terzo alla prima violazione ed e’ raddoppiata per le violazioni successive.

 Sospensione “penale”

In questo caso la violazione della norma del CdS (leggi Codice della Strada) prevede un’ipotesi di reato, ossia si rientra nell’ambito penale.

In particolare, oggi nel nostro paese, la guida in stato di ebbrezza rientra in questo caso in quanto è considerato un reato (in realtà la recente modifica normativa ha previsto che per i tassi alcolemici più bassi non si configuri più il reato penale ma solo la sanzione amministrativa, ossia una multa).

Cosa succede in questo caso?

Questa volta, l’agente accertatore  una volta che ha fermato il trasgressore è tenuto, senza ritardo, a redigere il verbale per la guida in stato di ebbrezza e a dare notizia del reato al pubblico ministero, ai sensi dell’art. 347 del codice di procedura penale. La Procura se ritiene che il reato sussiste aprirà una notizia di reato a vostro carico, altrimenti rimette gli atti all’ufficio/comando accertatore che provvederanno come se fosse una mera sanzione amministrativa.

Da ciò ne deriva che nel caso in cui si ritenga la sussistenza del reato verrà svolto un processo penale a carico del conducente del veicolo (di regola viene emesso un decreto penale di condanna, ossia il tutto viene risolto tramite un procedimento “speciale” senza avviare un processo in piena regola).

In esito al suddetto processo penale, quando il Giudice si pronuncia con un provvedimento di condanna (es. decreto penale, sentenza penale, patteggiamento) congiuntamente allo stesso prevede l’applicazione della sanzione accessoria di sospensione della patente.

In particolare il riferimento per la guida in stato di ebbrezza è l’art. 186 del Codice della Strada, ove si prevede:

a) da 3 a 6 mesi, se il tasso alcolemico è superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). Come accennato prima, questa ipotesi è stata derubricata a mera sanzione amministrativa quindi non vi sarà procedimento penale e la sospensione oggi rientra nell’ambito “amministrativo”.

b) da 6 mesi ad 1 anno, se il tasso alcolemico è superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 g/l.

c) da 1 a 2 anni, se il tasso alcolemico è superiore a 1,5 g/l. La patente di guida è sempre revocata, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio.

d)da 15 giorni a 3 mesi, se dal fatto derivi una lesione personale colposa lieve

e) fino a 2 anni, quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima.

f) fino a 4 anni, nel caso di omicidio colposo. Se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica oltre 1,5 g/l, ovvero da soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, è prevista la revoca della patente. La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni è diminuita fino ad un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale (cd. patteggiamento)

g) da 6 mesi a 2 anni nel caso di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti della Polizia Stradale. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è prevista la revoca della patente di guida.

Resta inteso che la sospensione disposta dal Giudice penale non è immediatamente esecutiva. Analogamente alla condanna penale anche la sanzione accessoria diverrà esecutiva una volta che il provvedimento diviene irrevocabile, ossia sono stati proposti tutti i mezzi di impugnazione ovvero sono scaduti i termini per proporli.

Una volta che la decisione è passata in giudicato (irrevocabile) il cancelliere del giudice nel termine di 15 giorni trasmette copia autentica del provvedimento al Prefetto del luogo della commessa violazione.

Il Prefetto dispone la sospensione con ordinanza e ordina che il conducente si sottoponga a visita medica, entro di 60 giorni.

Sospensione amministrativa cautelare

Attenzione! il nostro legislatore ha previsto la possibilità di disporre la sospensione della patente in via cautelare, ossia in via anticipata prima che si concluda il processo penale.

Difatti, l’agente accertatore, oltre a mandare gli atti in Procura, ritira immediatamente la patente e la trasmette alla prefettura del luogo della commessa violazione.

Il Prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di 2 anni (in talune ipotesi più gravi: fino a 3 anni).

Opposizione alla sospensione

Avverso tale provvedimento di sospensione della patente, è ammessa opposizione al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, o 60 giorni per chi risiede all’estero (artt. 223 e 205 CdS). Esiste anche un’altra tipologia di ricorso al Ministro dei trasporti e della navigazione ma è limitata a casi specifici.

In generale, la sospensione provvisoria deve essere disposta entro un lasso di tempo ragionevole, tale da consentire una giustificazione della sua funzione cautelare. Si ritiene che non si possa andare oltre i 90 giorni dalla infrazione, pena l’illegittimità della sospensione (Cassazione, Sezioni Unite Civili, sent. n. 13226 del 6 giugno 2007; Cassazione, II Sezione civile, sent. n. 19955 del 26 settembre 2007).

Inoltre, il periodo di sospensione cautelare dovrà essere computata quale periodo di pena pre-sofferta da sottrarre al pena irrogata dal Giudice Penale.

Restiamo a vostra disposizione per ulteriori chiarimenti.

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