Ma io non volevo diffamare… l’elemento soggettivo sotto la lente

Tag 09 Giugno 2013  |
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L’intenzione del diffamatore

Cosa si intende per elemento soggettivo del reato?

Il soggetto attivo (l’agente) nel momento in cui pone in essere l’azione criminosa può agire con diversi “stati d’animo”, o meglio di partecipazione alla realizzazione del fatto.

Ad esempio può agire volendo che si verifichi un determinato fatto. Oppure, può agire non volendo che si verifichi il fatto, ma a causa della sua negligenza il fatto si verifica lo stesso.

Come avrete capito, nel primo caso di parlerà di dolo; nel secondo avremo colpa.

Sena approfondire un tema in cui si sono scritti manuali di diritto, limitiamoci a dire che: l’elemento soggettivo consiste nella coscienza e volontà dell’azione od omissione.

E’ possibile distinguere tre stati basilari: il dolo (secondo intenzione), la colpa (contro intenzione) e la preterintenzione (oltre l’intenzione). Esistono, poi, varie sfumature di tali stati.

Elemento soggettivo nel reato di diffamazione

Quale è quindi lo “stato d’animo” che deve avere il diffamatore affinchè si configuri la diffamazione?

La COLPA ? Tizio ponendo in essere un comportamento negligente, pur non volendo, diffama Caio.

In questo caso, la diffamazione NON si configura ! E’ necessario fare un piccolo approfondimento.

I reati si dividono in delitti e contravvenzioni.

La diffamazione, previsto dall’art. 595 c.p., è un delitto.

Ai sensi dell’art. 42 c.p., affinchè si possa configurare qualunque delitto è necessario che il reo agisca con DOLO (salvo i casi in cui la legge prevede espressamente l’ipotesi di delitto colposo o preterintenzionale: ad esempio l’omicidio colposo, art 589 c.p.)

Quindi, affinchè si configuri la diffmazione è necessario che sussista il DOLO dell’agente.

Il dolo nella diffamazione

Nella diffamazione il dolo è generico. Non è richiesto il fine specifico di offendere la persona nella sua reputazione.

In latri termini, è sufficiente la volontà dell’agente di usare espressioni offensive, con la consapevolezza di offendere l’altrui onore o l’altrui reputazione.

Se esiste la volontà suddetta, nessuna rilevanza può attribuirsi ai fini ed ai moventi che hanno determinato l’agente ad agire.

Dolo eventuale e colpa

Eterno diatriba di giurisprudenza e dottrina. Anche nella diffamazione si presenta questo ostacolo…

Tra le varie sfumature del DOLO, ne esiste una, quella più tenue, che corrisponde al DOLO EVENTUALE.

Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza.

Gli elementi strutturali del dolo sono due: la rappresentazione (elemento cognitivo) e la volontà (elemento cognitivo).

L’autore agisce volendo che si verifichi il fatto e rappresentandosi che l’evento si verificherà.

Nelle varie sfumature di “dolo”, il DOLO EVENTUALE corrisponde al caso in cui l’elemento rappresentativo (cognitivo) è nettamente preminente rispetto alla volontà (elemento volitivo).

In questo caso l’agente agisce rappresentandosi che l’evento possa in concreto e probabilmente verificarsi, anche se non lo vuole, agisce accettando il rischio che l’evento si verifichi.

In questo caso, il requisito della volontà della agente si ravvisa nel suo agire accettando il rischio che l’evento si verifichi.

L’agente decide di agire “costi quel che costi”.

Nella pratica il DOLO Eventuale è molto simile alla COLPA COSCIENTE ( o colpa con previsione dell’evento).

In questo caso, l’agente si rappresenta l’evento, ma esclude (erroneamente, per negligenza, imprudenza o imperizia) che questo si possa realizzare (quindi non c’è l’elemento volitivo)

Si può dire che l’agente esclude che l’evento si verifichi in concreto, in quanto secondo un giudizio prognostico si può dire che se l’agente avesse compreso che l’evento in questione sarebbe venuto in essere, lo stesso non avrebbe agito.

Esempio di scuola: Tizio guida l’automobile a tutta velocità. Si rappresenta che la sua guida possa comportare un incidente. D’altra parte, continua a correre fiducioso, convinto nella sua abilità di guidatore e convinto che ciò non si verificherà.

E’ l’elemento “convinto” che distingue l’ipotesi di colpa cosciente da quella di dolo eventuale.

Ecco perché la differenza tra “dolo eventuale” e “colpa cosciente” è labile e spesso oggetto di approfondite discussioni e dibattiti giurisprudenziali e dottrinali.

Anche, nella diffamazione è configurabile il DOLO EVENTUALE. In questo senso, è sufficiente che l’agente, consapevolmente faccia uso di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive, rappresentandosi la concreta possibilità che le stesse possano offendere la persona interessata.

Da ciò si capisce che condotta che a prima vista potrebbero considerarsi colpose, escludendo la diffamazione, in realtà sono dolose, in quanto si configura il dolo eventuale (e quindi il reato di diffamazione)

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