Guida in stato di ebbrezza? Patente sospesa
Un caso frequente di sospensione e ritiro della patente di guida è quella connessa alla commissione di un ipotesi di reato.
Reato frequente è quello di guida in stato di ebrezza ovvero sotto sostanze stupefacenti.
L’ipotesi di sospensione in questi casi è disciplinata dagli artt. 220-224 del C.d.S.
Altro caso è quello dell’ipotesi di “danni alle persone”.
Il giudice applica con sentenza di condanna le sanzioni amministrative pecuniarie previste, e la sanzione accessoria della sospensione della patente : da quindici giorni a tre mesi nelle ipotesi di lesione colposa, da uno a sei mesi nel caso di lesione personale colposa grave, da due mesi ad un anno nel caso di omicidio colposo, da tre mesi ad un anno in caso di omissione di soccorso.
Evidente che il periodo della sospensione varia in relazione alla dinamica del fatto, al titolo del reato, alla gravità delle lesioni riportate dalle persone coinvolte.
Spetta all’agente che ha verificato il sinistro, procedere al ritiro immediato della patente e alla contestuale trasmissione, unitamente al rapporto, entro 10 giorni, alla prefettura del luogo della commessa violazione.
Ricevuti gli atti il prefetto, sentito il competente ufficio della direzione generale della m.c.t.c. che deve esprimere parere entro quindici giorni dalla ricezione del rapporto, dispone, ove sussistano fondati elementi, la sospensione provvisoria della validità della patente fino ad un massimo di un anno dandone comunicazione alla prefettura del luogo di residenza di chi ha commesso la violazione.
Nei casi in cui non è possibile procedere al ritiro immediato, il prefetto ordina al titolare di consegnare la patente entro cinque giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, indipendentemente dalla formale notifica del provvedimento a suo carico.
Natura della sospensione della patente
La sospensione della patente ha natura cautelare, essendo volta ad evitare che il conducente di autoveicoli coinvolto in un incidente stradale e del quale si può presumere indiziariamente la responsabilità, continui a circolare sino a quando non sia stata provata la sua mancanza di colpa.
Tanto più si giustifica tale cautela quanto dall’incidente siano scaturite gravi lesioni personali e risulti che la guida era avvenuta con grave violazione delle norme che impongono dopo l’accertamento giudiziario, la revoca della patente.
L’ordinanza di sospensione è adottata, in via cautelativa e provvisoria, dal prefetto del luogo della commessa violazione nei quindici giorni successivi al ricevimento degli atti, in attesa che il giudice applichi con sentenza penale di condanna le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle accessorie.