Neo patentati e guida sotto l’influenza dell’alcool

Tag 17 Luglio 2018  |
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La normativa prevede l’inasprimento delle sanzioni nel caso di guida in stato di ebbrezza per i neo-patentati e altre categorie di conducenti.

In particolare le categorie prese in considerazione sono:

  • conducenti di età inferiore a ventuno anni
  • neo-patentati
  • chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose

La previsione normativa è contenuta nell’articolo Art. 186-bis del Codice della strada.

Le tipologie di conducenti sanzionati

Il primo comma dell’art.186-bis individua le categorie specifiche di persone sottoposte alla misura sanzionatoria.

1. E’ vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l’influenza di queste per:

a) i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;

b) i conducenti che esercitano l’attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87;

c) i conducenti che esercitano l’attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90;

d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati.

Si evidenzia la differenza terminologica usata rispetto all’articolo 186 CdS, ove si parla di guida “in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche”.

In questo caso, la normativa indica che è vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l’influenza di queste. Non si parla di “guida in stato di ebbrezza” ma di semplice “guida sotto l’influenza di queste”.

Sanzioni per lo scaglione da 0 a 0,5 gr/l

Per la considerazione sopra esposta il secondo comma dell’art.186-bis prevede:

2. I conducenti di cui al comma 1 che guidino dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l’influenza di queste sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 164 (2) a euro 663 (2), qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a O (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (gr/l). Nel caso in cui il conducente, nelle condizioni di cui al periodo precedente, provochi un incidente, le sanzioni di cui al medesimo periodo sono raddoppiate.

Lo scaglione da 0 a 0,5 esiste solo per questa tipologia di conducenti espressamente indicati dal primo comma.

Pertanto in questo caso i conducenti dovranno guidare con tasso alcoolemico uguale a zero.

Aggravamento delle sanzioni previste dall’art.186 cds

Le sanzioni previste dall’ “ordinaria” guida in stato di ebbrezza prevista dall’articolo 186 cds sono ulteriormente aumentate di 1/3, in relazione al primo scaglione, e da 1/3 a 1/2, relativamente agli altri due scaglioni più gravi.

3. Per i conducenti di cui al comma 1 del presente articolo, ove incorrano negli illeciti di cui all’articolo 186, comma 2, lettera a), le sanzioni ivi previste sono aumentate di un terzo; ove incorrano negli illeciti di cui all’articolo 186, comma 2, lettere b) e c), le sanzioni ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.

4. Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti di cui al comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alla predetta aggravante.

La revoca della patente

Nel caso di conduzione di mezzi pesanti (quelli indicati nella lettera d) del comma 1) e tasso superiore al 1,5 gr/l la patente è sempre revocata.

Al contrario la disposizione ordinaria prevista dall’articolo 186 Cds nel caso di tasso alcolemico superiore ai 1,5 g/l prevede la revoca della patente solo nel caso di recidiva nel biennio.

Anche la recidiva prevista da questo articolo (186 bis) viene aggravata. Difatti, si prevede che tutti i conducenti previsti dal comma 1 (quindi neo-patentati e gli altri) la recidiva non deve verificarsi entro il triennio (un anno in più rispetto al biennio di cui sopra).

5. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) per i conducenti di cui alla lettera d) del comma 1, ovvero in caso di recidiva nel triennio per gli altri conducenti di cui al medesimo comma. E’ fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui al quinto e al sesto periodo della lettera c) del comma 2 dell’articolo 186.

Rifiuto all’accertamento, sospensione e recidiva

In caso di rifiuto all’accertamento si prevede l’applicazione dello scaglione massimo previsto dall’articolo 186 comma 2, lett. c), con aumento della pena da 1/3 alla metà (diversamente da quanto previsto ordinariamente dall’art. 186 comma 7, ove non si prevede il predetto aumento).

Per il resto la disposizione richiama sostanzialmente quanto già previsto dal caso ordinario dall’art. 186 comma 7). Unica differenza è che, sebbene il periodo di sospensione è analogo (da 6 mesi a 2 anni), se il veicolo appartiene a terzi, la durata di sospensione della patente viene raddoppiata.  

6. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6, 8 e 9 dell’articolo 186. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 dell’articolo 186, il conducente è punito con le pene previste dal comma 2, lettera c), del medesimo articolo, aumentate da un terzo alla metà. La condanna per il reato di cui al periodo precedente comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal citato articolo 186, comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. Con l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente di guida, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8 del citato articolo 186. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.

Vincolo per il conseguimento della patente per i super neo-patentati

Importante la normativa contenuta negli ultimi commi dell’articolo.

La disposizione si riferisce ai conducenti di età inferiore ai 18 anni. Ad esempio sedicenne conducente di motocicli, o addirittura conducente privo di patente (per il quale la pena verrà aggravata per le altre sanzioni prevista dalla guida senza patente).

7. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a O (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del diciannovesimo anno di età. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del ventunesimo anno di eta.

Si distinguono due ipotesi:

  • tasso alcolemico da 0 a 0,5 g/l bisognerà attendere i 19 anni per poter avere la patente per la macchina (categoria B);
  • tasso alcolemico sopra gli 0,5 g/l si dovrà aspettare i 21 anni.

 

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