Il reato di diffamazione a mezzo stampa
L’aggravante della diffamazione a mezzo stampa
Come abbiamo visto in altri articoli, il reato di diffamazione è previsto dall’art. 595 c.p.
La pena base di tale reato è fissato nella reclusione fino ad un anno, oltre la multa fino a € 1.032.
L’articolo oltre a prevedere l’ipotesi di “base”, nei commi successivi prevede delle specifiche aggravanti.
La più importante è sicuramente quella prevista dal terzo comma: la diffamazione a mezzo stampa.
L’articolo prevede che se l’offesa è recata con il mezzo della stampa, o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena viene notevolmente aumentata. Si prevede la reclusione da sei mesi fino a tre anni, nonché, la multa (euro 516).
L’aggravante prevista dalla legge speciale 8 febbraio 1948 n. 47
La legge suddetta introduce nello specifico disposizioni sulla stampa.
L’art. 13 stabilisce che nel caso di diffamazione a mezzo stampa, consistente nell’attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni (oltre la multa).
Come si può facilmente notare la pena viene ulteriormente aumentata rispetto all’aggravante prevista dal comma 3 dell’art.595 c.p.
In realtà, questo deriva dal fatto che l’aggravante prevista dall’art.13 presenta un elemento in più: il fatto determinato.
A ben vedere tale circostanza (il fatto determinato) è già contemplata dal secondo comma dell’art.595 c.p.
Qualcuno potrebbe rilevare che si tratta di un “doppione”.
La giurisprudenza ha ormai chiarito da tempo che si tratta di una circostanza aggravata complessa, la quale contempla l’ipotesi congiunta della due aggravanti previste dall’art.595 c.p. (il comma secondo e il terzo).
Competenza del Tribunale
L’ipotesi base del reato di diffamazione, nonché, l’ipotesi prevista dal secondo comma sono di competenza del Giudice di Pace territorialmente competente.
Diversamente, le ipotesi previste dal terzo e quarto comma sono di competenza del Tribunale monocratico.
Quindi la diffamazione a mezzo stampa è un reato di competenze del Tribunale.
La sussistenza dell’aggravante del mezzo stampa comporta il mutamento di tutto l’impianto processuale. Le conseguenza saranno più gravi e ci troveremo davanti ad un giudice togato.
La modifica della competenza comporta l’introduzione degli istituti della “sospensione condizionale” e della “non menzione”. Istituti preclusi davanti al Giudice di Pace.
Ancora, la competenza attribuita al Tribunale introduce la possibilità di esperire riti alternativi. In particolare: patteggiamento e abbreviato.
