Presupposto della diffamazione: La comunicazione con più persone.

Tag 09 Giugno 2013  |
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La diffamazione come offesa pubblica

Per poter parlare di diffamazione è necessario che l’offesa sia percepita da una pluralità di soggetti.

Nel caso di unico soggetto rientreremmo nel caso dell’ingiuria, reato previsto dall’art. 594 c.p.

Sembrerebbe abbastanza facile … in realtà la giurisprudenza ha dovuto svicolarsi da diversi ostacoli.

Chi sono le “più persone”

Questo concetto è di basilare importanza.

Se analizziamo il reato di ingiuria (art. 594 c.p.) esso prevede al quarto comma che la pena deve essere aumentata laddove l’offesa è commessa in presenza di più persone.

Ma allora se insulto una persona davanti a più perone … la sto diffamando o ingiuriando?

Sicuramente, la stai ingiuriando. Precisamente stai commettendo il reato previsto dall’art. 594 c.p. comma quarto.

La differenza fondamentale tra ingiuria e diffamazione consiste nella presenza o meno della persona offesa.

Nell’ingiuria l’offesa è rivolta ad una persona presente. Al contrario, nella diffamazione il soggetto passivo del reato è assente nel momento in cui si configura il reato (ossia, mentre viene posta in essere l’offesa).

Pertanto, il concetto di “più persone” si connette al concetto di “diffusione” presso terze persone dell’offesa, ingiuria ecc.

Pluralità di correi

E’ l’ipotesi non poco frequente in cui i diffamatori sono una pluralità di persone. In questo essi agiscono da persone “attive”. Sono proprio essi a porre in essere la diffamazione.

Ma queste persone nel “computo” della pluralità delle perone che “percepiscono l’offesa” devono essere conteggiate?

La giurisprudenza tende a considerare che i correi del soggetto attivo non possono essere compresi tra “la pluralità di persone”. Quindi se venti persone offendono una singola persona, il reato di diffamazione non si configura (avremo quello dell’ingiuria).

In realtà, vi anche altra parte della giurisprudenza, che ritiene che nell’ipotesi suddetta (valutata la dimensione del caso concreto) possa configurarsi l’ipotesi più grave della diffamazione.

Simultaneità dell’offesa

Abbiamo detto che è necessario la sussistenza di una pluralità di persone.

Ma se io racconto ad una persona dei fatti offensivi riferiti a Tizio. Dopo faccio lo stesso con un’altra persona e via dicendo. Il reato si configura?

Certo ! la dimensione temporale nel reato di diffamazione conta relativamente. Ciò che conta è la diffusione della notizia/offesa, la quale pertanto può anche non essere simultanea.

Non è prevista la “contemporaneità della comunicazione (a più persone)”. La comunicazione può aver luogo in tempi diversi ed ad intervalli più o meno lunghi (chiaramente deve permanere una connessione logica-cronologica dell’offesa).

L’ascolto indiretto

Questo è il caso  di scuola in cui una persona parli con Tizio alzando la voce e permettendo in tal modo di far sentire a tutti le offese.

Anche in questo caso sussiste la diffamazione. Sottolineo che, non rientra nell’ipotesi il caso in cui il terzo “origliando” sente ed apprende l’offesa. E’ necessario che vi sia un gesto addebitabile al soggetto attivo (diffamatore) tale per cui l’offesa è portato alla conoscenza dei terzi (alzando la voce).

Ricordo, come ho già precisato, che nella diffamazione si prevede che il soggetto passivo non sia presente. Quindi l’offesa è comunicata ai terzi.

Il Passaparola

E’ incredibile verificare quante sfaccettature possa avere il requisito posto in esame.

Se offendo una persona per “interposta” persona … il reato si configura?

Io dico a Tizio fatti offensivi per Caio. Successivamente, Tizio va da Sempronio e Giulio riferendo i medesimi fatti.

Come ho già detto, la “contemporaneità della comunicazione (a più persone)” non è un requisito della fattispecie della diffamazione. Pertanto, il fatto che non ci sia la simultaneità è irrilevante.

Quindi il reato si configura… dipende …

Laddove il soggetto attivo riferisce ad un persona, affinché quest’ultima riferisca ad altri, il reato si configura.

Sebbene indirettamente, comunque, il soggetto attivo “agevola” la realizzazione della diffamazione.

Il reato invece non si configura (nei confronti di Tizio) nel caso in cui Caio abbia agito di propria iniziativa, al di fuori di qualsiasi incarico esplicito o implicito da parte dell’agente.

E se invece che verbalmente, il passaparola si realizza tramite un scritto?

Stesso discorso! se nell’intenzioni del mittente la lettera sebbene indirizzata ad una sola persona sia comunque conosciuta da più persone, lo stesso risponderà di diffamazione.

Caso pratico: Sussiste la diffamazione e la “comunicazione con più persone” nel caso di lettera inviata dal Presidente di un Tribunale al Presidente della Corte di Appello, nella quale si esprimevano valutazioni offensive nei confronti di due sostituti dello stesso Tribunale, la quale anche se inviata in doppia busta chiusa con la dicitura “riservata personale”, conteneva la sollecitazione di inoltrare tale comunicazione ad altra Autorità; inoltro poi effettivamente avvenuto (Cass. 31728 del 2004).

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